Art. 19 
                       Ambito di applicazione. 
                            Procedimento 
 
  1. Fatta eccezione per le azioni  di  responsabilita'  da  chiunque
proposte, le controversie  di  cui  all'articolo  1  che  abbiano  ad
oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche  se  non  liquida,
ovvero  la  consegna  di  cosa  mobile  determinata,  possono  essere
proposte, in  alternativa  alle  forme  di  cui  agli  articoli  2  e
seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del  tribunale
competente, in composizione monocratica. 
  2. Disposta la comparizione delle parti e assegnato il termine  per
la costituzione del convenuto, che  deve  avvenire  non  oltre  dieci
giorni  prima  dell'udienza,  il  giudice  designato,   ove   ritenga
sussistenti  i  fatti  costitutivi  della  domanda  e  manifestamente
infondata  la  contestazione  del  convenuto,   pronuncia   ordinanza
immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese  ai  sensi
degli  articoli  91  e  seguenti  del  codice  di  procedura  civile.
L'ordinanza  costituisce   titolo   per   l'iscrizione   di   ipoteca
giudiziale. 
  3. Il giudice, se ritiene che l'oggetto della  causa  o  le  difese
svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria,  assegna
all'attore i termini di cui all'articolo 6. 
  4.  Avverso  l'ordinanza   di   condanna   puo'   essere   proposta
esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme
di cui all'articolo 20. 
  5. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli  effetti  di  cui
all'articolo 2909 del codice civile. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  91  del  codice  di
          proceduara civile: 
              "Art. 91 (Condanna alle spese). - Il  giudice,  con  la
          sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna  la
          parte  soccombente  al  rimborso  delle  spese   a   favore
          dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme  con  gli
          onorari di difesa. Eguale provvedimento  emette  nella  sua
          sentenza il giudice che regola la competenza. 
              Le spese della sentenza sono liquidate dal  cancelliere
          con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
          della sentenza del titolo esecutivo  e  del  precetto  sono
          liquidate dall'ufficiale giudiziario con  nota  in  margine
          all'originale e alla copia notificata. 
              I reclami  contro  le  liquidazioni  di  cui  al  comma
          precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
          287 e  288  dal  capo  dell'ufficio  a  cui  appartiene  il
          cancelliere o l'ufficiale giudiziario". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2909  del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 2909 (Cosa giudicata). - L'accertamento contenuto
          nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto
          tra le parti, i loro eredi o aventi causa.".