Art. 19
Ambito di applicazione.
Procedimento
1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilita' da chiunque
proposte, le controversie di cui all'articolo 1 che abbiano ad
oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida,
ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere
proposte, in alternativa alle forme di cui agli articoli 2 e
seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale
competente, in composizione monocratica.
2. Disposta la comparizione delle parti e assegnato il termine per
la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci
giorni prima dell'udienza, il giudice designato, ove ritenga
sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente
infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza
immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi
degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale.
3. Il giudice, se ritiene che l'oggetto della causa o le difese
svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria, assegna
all'attore i termini di cui all'articolo 6.
4. Avverso l'ordinanza di condanna puo' essere proposta
esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme
di cui all'articolo 20.
5. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui
all'articolo 2909 del codice civile.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di
proceduara civile:
"Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli
onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua
sentenza il giudice che regola la competenza.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono
liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario".
- Si riporta il testo dell'art. 2909 del codice di
procedura civile:
"Art. 2909 (Cosa giudicata). - L'accertamento contenuto
nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto
tra le parti, i loro eredi o aventi causa.".