ART. 6 (L)
                     (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:

a) i  provvedimenti  giudiziari  di cui all'articolo 60, comma 1, del
   codice  di  procedura  penale,  il  provvedimento  di revoca della
   sentenza  di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui
   all'articolo  636,  comma  1,  del  codice  di procedura penale, i
   provvedimenti   giudiziari  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
   legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
b) ogni  altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione,
   emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

(art.  110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con l'art.
60, c. 3, c.p.p)