ART. 6 (L) (Provvedimenti iscrivibili) 1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all'articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi. (art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con l'art. 60, c. 3, c.p.p)