ART. 7 (R) (Estratto del provvedimento iscrivibile) 1. Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo e' il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonche' il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea; b) numero identificativo del procedimento; c) autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario; d) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate; e) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato; f) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; g) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualita' o professionalita', dichiarazione di tendenza a delinquere. (estensione art. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 81 del codice penale e dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedi note all'art. 4. - Per il testo degli articoli 6 e 7 del citato regio decreto n. 778 del 1931, vedi note all'art. 4.