ART. 7 (R)
              (Estratto del provvedimento iscrivibile)

   1.   Ogni  provvedimento  giudiziario  e'  iscritto  per  estratto
contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

a) cognome,  nome,  luogo  e  data  di nascita, codice identificativo
   della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario;
   codice  identificativo  e'  il  codice  fiscale  per  il cittadino
   italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia
   il  domicilio  fiscale in Italia, nonche' il codice individuato ai
   sensi  dell'articolo  43  per  il  cittadino  di Stato dell'Unione
   europea  che  non  abbia  il  codice fiscale e per il cittadino di
   Stato non appartenente all'Unione europea;
b) numero identificativo del procedimento;
c) autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario;
d) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
e) luogo,  data  dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a
   ciascun reato;
f) pena   principale   e   pena   accessoria,  circostanze,  sanzione
   sostitutiva,  sospensione  condizionale  della pena e non menzione
   della  condanna  nel  certificato del casellario giudiziale, anche
   nelle   ipotesi  di  cui  all'articolo  81  del  codice  penale  e
   dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
g) misura    di    sicurezza,    dichiarazione   di   abitualita'   o
   professionalita', dichiarazione di tendenza a delinquere.

(estensione art. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il  testo  dell'art.  81  del  codice  penale  e
          dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
          vedi note all'art. 4.
              - Per  il  testo  degli articoli 6 e 7 del citato regio
          decreto n. 778 del 1931, vedi note all'art. 4.