Art. 11 
                   Limitazioni al lavoro notturno 
 
   1.  L'inidoneita'  al  lavoro  notturno  puo'   essere   accertata
attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. 
   2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei  lavoratori
che  possono  essere  esclusi  dall'obbligo  di   effettuare   lavoro
notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al  lavoro,  dalle
ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di  gravidanza  fino
al compimento di un anno  di  eta'  del  bambino.  Non  sono  inoltre
obbligati a prestare lavoro notturno: 
 
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni  o,
   in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; 
b) la  lavoratrice  o  il  lavoratore  che   sia   l'unico   genitore
   affidatario di un figlio convivente di  eta'  inferiore  a  dodici
   anni; 
c) la lavoratrice o il lavoratore  che  abbia  a  proprio  carico  un
   soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e
   successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 11:
              -   Il  testo  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104
          (Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti  delle  persone  handicappate), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.