Art. 15
                   Trasferimento al lavoro diurno

   1.  Qualora  sopraggiungano  condizioni  di  salute che comportino
l'inidoneita'  alla  prestazione  di  lavoro  notturno, accertata dal
medico   competente   o   dalle  strutture  sanitarie  pubbliche,  il
lavoratore  verra'  assegnato  al  lavoro  diurno,  in altre mansioni
equivalenti, se esistenti e disponibili.
   2.   La   contrattazione  collettiva  definisce  le  modalita'  di
applicazione   delle  disposizioni  di  cui  al  comma  precedente  e
individua  le  soluzioni  nel caso in cui l'assegnazione prevista dal
comma citato non risulti applicabile.