Art. 11.
               Divieto di oneri in capo ai lavoratori

  1.  E'  fatto  divieto  ai  soggetti  autorizzati  o accreditati di
esigere  o  comunque  di  percepire,  direttamente  o indirettamente,
compensi dal lavoratore.
  2.  I  contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di
lavoro   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  a livello nazionale o territoriale possono stabilire
che  la  disposizione  di  cui  al comma 1 non trova applicazione per
specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per
specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.