Art. 12 
        Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito 
 
  1. I soggetti autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  sono
tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari  al  4
per cento della retribuzione corrisposta ai  lavoratori  assunti  con
contratto  a  tempo  determinato  per  l'esercizio  di  attivita'  di
somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi  a  favore
dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato  intesi,  in
particolare,   a   promuovere   percorsi    di    qualificazione    e
riqualificazione anche in funzione di  continuita'  di  occasioni  di
impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale. 
  2. I soggetti autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  sono
altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al comma  4  un  contributo
pari al 4 per cento  della  retribuzione  corrisposta  ai  lavoratori
assunti  con  contratto  a  tempo  indeterminato.  Le  risorse   sono
destinate a: 
a) iniziative  comuni  finalizzate  a  garantire  l'integrazione  del
   reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
   in caso di fine lavori; 
b) iniziative  comuni  finalizzate  a  verificare  l'utilizzo   della
   somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini  di
   promozione della emersione del lavoro non regolare e di  contrasto
   agli appalti illeciti; 
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento  nel  mercato  del
   lavoro   di   lavoratori   svantaggiati   anche   in   regime   di
   accreditamento con le regioni; 
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
   professionale. 
  3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e  2  sono  attuati
nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo  nazionale
delle imprese di somministrazione  di  lavoro  ovvero,  in  mancanza,
stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  sentite  le  associazioni  dei  datori  di  lavoro  e   dei
prestatori  di  lavoro  maggiormente  rappresentative  nel   predetto
ambito. 
  4. I contributi di cui ai commi 1 e  2  sono  rimessi  a  un  fondo
bilaterale  appositamente  costituito,  anche  nell'ente  bilaterale,
dalle  parti  stipulanti  il  contratto  collettivo  nazionale  delle
imprese di somministrazione di lavoro: 
a) come  soggetto  giuridico   di   natura   associativa   ai   sensi
   dell'articolo 36 del codice civile; 
b) come  soggetto  dotato  di   personalita'   giuridica   ai   sensi
   dell'articolo  12  del  codice  civile  con  procedimento  per  il
   riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro
   e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
   legge 12 gennaio 1991, n. 13. 
  5.  I  fondi  di  cui  al  comma  4  sono  attivati  a  seguito  di
autorizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
previa   verifica   della   congruita',   rispetto   alle   finalita'
istituzionali previste ai commi 1 e 2,  dei  criteri  di  gestione  e
delle strutture di funzionamento del fondo  stesso,  con  particolare
riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del  sistema.
Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  esercita  la
vigilanza sulla gestione dei fondi. 
  6. All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1  e  2
si provvede con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali previa verifica con le parti sociali  da  effettuare  decorsi
due anni dalla entrata in vigore del presente decreto. 
  7. I contributi versati ai sensi dei  commi  1  e  2  si  intendono
soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis  della  legge  24
giugno 1997, n. 196. 
  8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di  cui  ai
commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre  al
contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma,  a  titolo  di
sanzione amministrativa, di importo  pari  a  quella  del  contributo
omesso; gli importi delle sanzioni  amministrative  sono  versati  ai
fondi di cui al comma 4. 
  9. Trascorsi dodici mesi  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio
decreto, sentite le associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo'
ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2  in  relazione  alla  loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo  dell'art.  12  del  codice  civile,  e'  il
          seguente: 
              "Art.   12   (Persone   giuridiche   private).   -   Le
          associazioni, le  fondazioni  e  le  altre  istituzioni  di
          carattere  privato  acquistano  la  personalita'  giuridica
          mediante  il  riconoscimento  concesso  con   decreto   del
          presidente della Repubblica. 
              Per determinate categorie di  enti  che  esercitano  la
          loro attivita' nell'ambito della provincia, il Governo puo'
          delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli  con  loro
          decreto.". 
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio
          1991, n. 13 (Determinazione degli  atti  amministrativi  da
          adottarsi nella forma  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica), e' il seguente: 
              "Art. 2. -  1.  Gli  atti  amministrativi,  diversi  da
          quelli previsti dall'art. 1, per i quali e'  adottata  alla
          data di entrata in vigore della presente legge la forma del
          decreto del Presidente della Repubblica, sono  emanati  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  con
          decreto  ministeriale,  a  seconda   della   competenza   a
          formulare la proposta sulla base  della  normativa  vigente
          alla data di cui sopra.". 
              - Il testo dell'art. 26-bis della legge 24 giugno 1997,
          n. 196 (Norme in materia di  promozione  dell'occupazione),
          e' il seguente: 
              "Art. 26-bis (Disposizioni fiscali). -  1.  l  rimborsi
          degli oneri retributivi e  previdenziali  che  il  soggetto
          utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo e' tenuto a
          corrispondere ai sensi dell'art. 1,  comma  5,  lettera  9,
          all'impresa  fornitrice  degli  stessi,   da   quest'ultima
          effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro
          temporaneo,  devono  intendersi  non  compresi  nella  base
          imponibile dell'IVA di cui  all'art.  13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  Resta
          fermo il trattamento fiscale gia' applicato  e  non  si  fa
          luogo al rimborso di imposte gia' pagate, ne' e' consentita
          la variazione di cui all'art. 26 del citato decreto n.  633
          del 1972)".