Art. 13
      Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato

  1.  Al  fine  di  garantire  l'inserimento  o  il reinserimento nel
mercato  del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche
attive  e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro e' consentito:
a) operare  in  deroga  al  regime generale della somministrazione di
   lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza
   di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato
   del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di
   un  tutore  con adeguate competenze e professionalita', e a fronte
   della   assunzione   del   lavoratore,   da  parte  delle  agenzie
   autorizzate  alla  somministrazione,  con  contratto di durata non
   inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo
   in  caso  di  contratti  di  durata  non inferiore a nove mesi, il
   trattamento  retributivo  del  lavoratore,  detraendo dal compenso
   dovuto  quanto  eventualmente  percepito dal lavoratore medesimo a
   titolo  di  indennita'  di mobilita', indennita' di disoccupazione
   ordinaria  o  speciale,  o  altra  indennita'  o  sussidio  la cui
   corresponsione   e'  collegata  allo  stato  di  disoccupazione  o
   inoccupazione,  e  detraendo dai contributi dovuti per l'attivita'
   lavorativa  l'ammontare  dei  contributi  figurativi  nel  caso di
   trattamenti   di  mobilita'  e  di  indennita'  di  disoccupazione
   ordinaria o speciale.
  2.  Il  lavoratore  destinatario  delle attivita' di cui al comma 1
decade  dai  trattamenti  di  mobilita',  qualora  l'iscrizione nelle
relative  liste  sia  finalizzata  esclusivamente  al  reimpiego,  di
disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio
la  cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in
occupazione, quando:
a) rifiuti   di   essere   avviato   a  un  progetto  individuale  di
   reinserimento  nel  mercato  del  lavoro  ovvero rifiuti di essere
   avviato  a  un corso di formazione professionale autorizzato dalla
   regione  o  non  lo  frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di
   impossibilita' derivante da forza maggiore;
b) non  accetti  l'offerta  di  un  lavoro  inquadrato  in un livello
   retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
   mansioni di provenienza;
c) non   abbia   provveduto  a  dare  preventiva  comunicazione  alla
   competente   sede   I.N.P.S.   del   lavoro   prestato   ai  sensi
   dell'articolo  8,  commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
   86,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
   160.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si applicano quando le
attivita'  lavorative  o  di  formazione  offerte al lavoratore siano
congrue  rispetto  alle  competenze  e alle qualifiche del lavoratore
stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi
pubblici  da  quello  della  sua residenza. Le disposizioni di cui al
comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2, i responsabili della attivita'
formativa  ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano
direttamente    all'I.N.P.S.,    e    al   servizio   per   l'impiego
territorialmente  competente  ai fini della cancellazione dalle liste
di  mobilita',  i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti   dai   trattamenti   previdenziali.   A  seguito  di  detta
comunicazione,  l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
  5.  Avverso  gli  atti  di  cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro
trenta  giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti   che  decidono,  in  via  definitiva,  nei  venti  giorni
successivi  alla  data di presentazione del ricorso. La decisione del
ricorso  e'  comunicata  al  competente  servizio  per  l'impiego  ed
all'I.N.P.S.
  6.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore di norme regionali che
disciplinino  la  materia,  le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si
applicano  solo in presenza di una convenzione tra una o piu' agenzie
autorizzate  alla  somministrazione  di  lavoro,  anche attraverso le
associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche
strumentali  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i
comuni, le province o le regioni stesse.
  7.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con
riferimento  ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle
normative  regionali  in  convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione   di   lavoro,   previo   accreditamento   ai  sensi
dell'articolo 7.
  8.  Nella  ipotesi  di  cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione  di  lavoro si assumono gli oneri delle spese per la
costituzione  e  il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i
centri  per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese
di   costituzione   e   funzionamento   nei   limiti   delle  proprie
disponibilita' finanziarie.
 
          Note all'art. 13:
              -  Il testo dell'art. 8, commi 4 e 5, del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   20   maggio   1988,   n.   160  (Norme  in  materia
          previdenziale,  di  occupazione  giovanile e di mercato del
          lavoro,   nonche'   per   il   potenziamento   del  sistema
          informatico  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale), e' il seguente:
              "4.  Il  lavoratore  che  svolga  attivita'  di  lavoro
          autonomo  o  subordinato durante il periodo di integrazione
          salariale  non ha diritto al trattamento per le giornate di
          lavoro effettuate.
              5.  Il  lavoratore decade dal diritto al trattamento di
          integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto
          a  dare  preventiva  comunicazione  alla  sede  provinciale
          dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  dello
          svolgimento della predetta attivita'.".