Art. 14. 
Cooperative  sociali  e   inserimento   lavorativo   dei   lavoratori
                            svantaggiati 
 
  1. Al fine di  favorire  l'inserimento  lavorativo  dei  lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo  di
cui all'articolo 6, comma 3,  del  decreto  legislativo  23  dicembre
1997, n. 469, cosi' come modificato dall'articolo 6  della  legge  12
marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori
di  lavoro  e  dei  prestatori  di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  a  livello  nazionale  e  con  le  associazioni   di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela  delle  cooperative   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,  n.
381, e con i consorzi di  cui  all'articolo  8  della  stessa  legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono  essere  validate
da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui
al decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il  conferimento  di
commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da  parte  delle
imprese associate o aderenti. 
  2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: 
    a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate; 
    b) i criteri di individuazione  dei  lavoratori  svantaggiati  da
inserire al lavoro  in  cooperativa;  l'individuazione  dei  disabili
sara' curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della  legge
12 marzo 1999, n. 68; 
    c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la  correlazione  con  il
numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; 
    d) la determinazione  del  coefficiente  di  calcolo  del  valore
unitario delle commesse, ai fini del  computo  di  cui  al  comma  3,
secondo criteri di congruita' con i costi  del  lavoro  derivati  dai
contratti  collettivi  di  categoria  applicati   dalle   cooperative
sociali; 
    e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a  favore
delle cooperative sociali; 
    f)  l'eventuale  costituzione,  anche  nell'ambito   dell'agenzia
sociale di cui all'articolo 13  di  una  struttura  tecnico-operativa
senza scopo di  lucro  a  supporto  delle  attivita'  previste  dalla
convenzione; 
    g) i limiti di  percentuali  massime  di  copertura  della  quota
d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 
  3. Allorche' l'inserimento lavorativo  nelle  cooperative  sociali,
realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili,
che  presentino  particolari   caratteristiche   e   difficolta'   di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in  base  alla  esclusiva
valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1,  della  legge
12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si  considera  utile  ai  fini  della
copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della  stessa
legge  cui  sono  tenute  le  imprese  conferenti.  Il  numero  delle
coperture per ciascuna impresa e'  dato  dall'ammontare  annuo  delle
commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui  al
comma 2, lettera d), e nei limiti di  percentuali  massime  stabilite
con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti  percentuali
non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti.  La  congruita'  della  computabilita'   dei   lavoratori
inseriti in cooperativa sociale sara'  verificata  dalla  Commissione
provinciale del lavoro. 
  4.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3   e'
subordinata  all'adempimento  degli   obblighi   di   assunzione   di
lavoratori disabili ai fini  della  copertura  della  restante  quota
d'obbligo a loro carico determinata ai sensi  dell'articolo  3  della
legge 12 marzo 1999, n. 68. 
 
          Note all'art. 14:
              -  Il  testo dell'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo
          1999,  n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),
          e' il seguente:
              "1.  Gli  organismi  individuati dalle regioni ai sensi
          dell'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono,
          in  raccordo  con  i servizi sociali, sanitari, educativi e
          formativi  del territorio, secondo le specifiche competenze
          loro  attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla
          verifica  degli  interventi  volti a favorire l'inserimento
          dei   soggetti   di   cui   alla   presente  legge  nonche'
          all'avviamento  lavorativo,  alla  tenuta  delle  liste, al
          rilascio   delle  autorizzazioni,  degli  esoneri  e  delle
          compensazioni  territoriali, alla stipula delle convenzioni
          e all'attuazione del collocamento mirato.".
              -  Il  testo  dell'art.  6, comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 469 del 1997, e' il seguente:
              "3.  La  provincia,  nell'attribuire  le  funzioni e le
          competenze gia' svolte dalla commissione di cui al comma 2,
          lettera   i),   garantisce   all'interno   del   competente
          organismo,  la  presenza  di rappresentanti designati dalle
          categorie  interessate,  di rappresentanti dei lavoratori e
          dei  datori  di  lavoro,  designati  rispettivamente  dalle
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative  e  di  un  ispettore  medico  del  lavoro.
          Nell'ambito  di  tale  organismo  e'  previsto  un comitato
          tecnico  composto  da  funzionari  ed  esperti  del settore
          sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle
          regioni  ai  sensi  dell'art.  4  del presente decreto, con
          particolare  riferimento alla materia delle inabilita', con
          compiti  relativi  alla valutazione delle residue capacita'
          lavorative,   alla  definizione  degli  strumenti  e  delle
          prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei
          controlli  periodici  sulla  permanenza delle condizioni di
          inabilita'.  Agli  oneri  per il funzionamento del comitato
          tecnico   si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  per  il funzionamento della
          commissione di cui al comma 1.".
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 1, lettera b), della
          citata legge n. 381 del 1991, e' il seguente:
              "1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
          l'interesse  generale della comunita' alla promozione umana
          e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
                a) la   gestione   di   servizi   socio-sanitari   ed
          educativi;
                b) lo  svolgimento  di  attivita' diverse - agricole,
          industriali,   commerciali   o  di  servizi  -  finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.".
              -  Il  testo  dell'art. 8 della citata legge n. 381 del
          1991, e' il seguente:
              "Art.  8  (Consorzi).  - 1. Le disposizioni di cui alla
          presente  legge  si  applicano  ai consorzi costituiti come
          societa'  cooperative  aventi  la  base  sociale formata in
          misura  non  inferiore al settanta per cento da cooperative
          sociali.".
              -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 469
          del 1997 si veda la nota all'art. 3.
              -  Il  testo  dell'art.  3 della citata legge n. 68 del
          1999, e' il seguente:
              "Art.  3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). -
          1.  I  datori  di  lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
          avere  alle  loro  dipendenze  lavoratori appartenenti alle
          categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:
                a) sette   per  cento  dei  lavoratori  occupati,  se
          occupano piu' di 50 dipendenti;
                b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
                c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
              2.  Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a
          35  dipendenti  l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo
          in caso di nuove assunzioni.
              3.  Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
          e  le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
          campo  della  solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
          riabilitazione,    la   quota   di   riserva   si   computa
          esclusivamente     con     riferimento     al     personale
          tecnico-esecutivo  e  svolgente  funzioni  amministrative e
          l'obbligo  di  cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
          assunzione.
              4.  Per i servizi di polizia, della protezione civile e
          della  difesa  nazionale,  il  collocamento dei disabili e'
          previsto nei soli servizi amministrativi.
              5.  Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al presente
          articolo  sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese che
          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
          3  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni,  ovvero  dall'art.  1  del  decreto-legge 30
          ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19 dicembre  1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
          per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa
          richiesta   di  intervento,  in  proporzione  all'attivita'
          lavorativa  effettivamente  sospesa e per il singolo ambito
          provinciale.  Gli  obblighi  sono  sospesi  inoltre  per la
          durata  della  procedura  di  mobilita'  disciplinata dagli
          articoli 4  e  24  della  legge  23 luglio  1991, n. 223, e
          successive  modificazioni,  e, nel caso in cui la procedura
          si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
          in  cui  permane  il  diritto  di precedenza all'assunzione
          previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.
              6.   Agli   enti   pubblici  economici  si  applica  la
          disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
              7.  Nella  quota di riserva sono computati i lavoratori
          che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
          686,  e  successive  modificazioni,  nonche' della legge 29
          marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.".