Art. 8.
         Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro
                      domanda-offerta di lavoro

  1.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996,  n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie
per  il lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o
accreditati  assicurano  ai  lavoratori  il  diritto  di  indicare  i
soggetti  o  le  categorie  di soggetti ai quali i propri dati devono
essere  comunicati,  e  garantiscono  l'ambito di diffusione dei dati
medesimi  indicato  dai  lavoratori  stessi,  anche ai fini del pieno
soddisfacimento  del  diritto  al  lavoro di cui all'articolo 4 della
Costituzione.
  2.  Il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo,  sentite  le  regioni  e  le province
autonome  di  Trento e di Bolzano nonche', ai sensi dell'articolo 31,
comma  2,  della  legge  31  dicembre 1996, n. 675, il Garante per la
protezione  dei dati personali, definisce le modalita' di trattamento
dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli
altri, i seguenti elementi:
    a)  le  informazioni  che possono essere comunicate e diffuse tra
gli  operatori che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra
domanda e offerta di lavoro;
    b)   le  modalita'  attraverso  le  quali  deve  essere  data  al
lavoratore  la  possibilita' di esprimere le preferenze relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
    c)  le  ulteriori  prescrizioni  al  fine di dare attuazione alle
disposizioni contenute nell'articolo 10.
  3.   Per   le   informazioni   che   facciano  riferimento  a  dati
amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento  alla  presenza  in  capo  al  lavoratore  di particolari
benefici  contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda
anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
 
          Note all'art. 8:
              - Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 31, comma 2, della citata legge n.
          675 del 1996, e' il seguente:
              «2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
          ministro    consultano    il    Garante    all'atto   della
          predisposizione  delle  norme  regolamentari  e  degli atti
          amministrativi   suscettibili  di  incidere  sulle  materie
          disciplinate dalla presente legge.».
              - Il testo del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
          297  (Disposizioni  modificative  e  correttive del decreto
          legislativo  21 aprile  2000,  n.  181,  recante  norme per
          agevolare  l'incontro  tra  domanda e offerta di lavoro, in
          attuazione  dell'art.  45,  comma 1, lettera a) della legge
          17 maggio  1999,  n.  144),  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 15 gennaio 2003, n. 11.