Art. 19 De tax 1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha facolta' di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione di cui al comma 1 nonche', al loro interno, le associazioni che esercitano attivita' etiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalita' di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui ai comma 1, nonche' quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione del presente articolo. 3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.