Art. 19
                               De tax

  1.  Il  consumatore  che  acquista  prodotti  per  un prezzo pari o
superiore  a  50  euro  in  esercizi  commerciali  convenzionati  con
associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha
facolta'   di   manifestare  l'assenso  alla  destinazione  nei  loro
riguardi,  da  parte  dello  Stato, di una quota pari all'1 per cento
della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  individuati  i  territori comunali nei quali trova applicazione
sperimentale  la  disposizione  di  cui  al  comma 1 nonche', al loro
interno,   le  associazioni  che  esercitano  attivita'  etiche.  Con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate, adottato
entro  la  stessa data, sono stabilite le modalita' di raccolta delle
manifestazioni di assenso di cui ai comma 1, nonche' quelle ulteriori
occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
  3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato l'importo di
un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
  4.  Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale
e  non  incidono  sull'esercizio  della  delega  legislativa  di  cui
all'articolo  5,  comma  1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n.
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