Art. 20 Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus 1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'acquisto di autoambulanze, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".