Art. 21
            Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali

  1.  Per  ogni figlio nato dal 1 dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004,  secondo  od  ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per
ogni  figlio  adottato  nel  medesimo  periodo, alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro
1.000.
  2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito
dell'INPS,  una  speciale  gestione  con  una  dotazione  finanziaria
complessiva di 308 milioni di euro.
  3.  L'assegno  e'  concesso  dai  comuni.  I  comuni  provvedono ad
informare  gli  interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
  4.  L'assegno,  ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e'
erogato  dall'INPS  sulla  base dei dati forniti dai comuni medesimi,
secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti cui al comma 5.
  5.  Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   sono   emanate  le  necessarie
disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
  6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il
Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali di cui all'articolo 59,
comma  44,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni,  e'  incrementato  di  232  milioni di euro per l'anno
2004.
  7.  Per  le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di  287  milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per
l'anno  2004.  Al  relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  Stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.