Art. 23
                          Lotta al carovita

  1.  Previ  controlli  operati  dalla  Guardia  di  finanza mirati a
rilevare  i  prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre
2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono
in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
  2.  Per  incentivare  la  realizzazione  di  offerte di prodotti di
consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5
milioni  di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004
destinato  a  finanziare  le  iniziative  attivate dai Comuni e dalle
Camere  di  commercio,  d'intesa  fra  loro,  mirate  a  promuovere e
sostenere  l'organizzazione  di  panieri  di beni di generale e largo
consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico,
anche  attraverso  strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi
commerciali  presso  i  quali  sono disponibili, in tutto o in parte,
tali  panieri  e  di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati.   Le   procedure   e  le  modalita'  di  erogazione  delle
disponibilita'  del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono
stabilite  con  decreto  di  natura  non  regolamentare, adottato dal
Ministro  dell'economia  e  delle finanze entro quaranta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.