Art. 13.
                           Riconoscimento

  1.  L'istituzione  di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico  deve essere coerente e compatibile con la programmazione
sanitaria   della   Regione   interessata;  essa  e'  subordinata  al
riconoscimento  di  cui  al  comma  3  ed  avviene  con riferimento a
un'unica  specializzazione  disciplinare  coerente  con gli obiettivi
della  programmazione  scientifica  nazionale  di  cui  all'arti-colo
12-bis  del  decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa
attivita'  e'  svolta.  I policlinici possono essere riconosciuti con
riferimento   a   non  piu'  di  due  discipline,  purche'  tra  loro
complementari  e  integrate.  In  caso di riconoscimento di strutture
nelle  quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facolta'
di  medicina e chirurgia e per le quali l'Universita' contribuisce in
misura  pari  ad  almeno  un terzo del patrimonio indisponibile della
costituenda  Fondazione,  il  Consiglio  di  amministrazione  di  cui
all'articolo  3, comma 2, e' composto da due componenti designati dal
Ministro  della  salute,  due  dal  Presidente della Regione, due dal
Rettore  dell'Universita'  e  uno  dal  Comune in cui insiste la sede
prevalente  di  attivita' clinica e di ricerca, se trattasi di Comune
con  piu' di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci,
qualora  il Comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di
presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari e/o di
soggetti  partecipanti,  ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il numero
dei consiglieri e' elevabile fino a nove per consentire l'elezione di
un  rappresentante  degli  interessi  originari e di uno dei soggetti
partecipanti.
  2.  Le  strutture  pubbliche che chiedono il riconoscimento possono
costituirsi  nella  forma  delle Fondazioni di cui all'articolo 2; le
strutture  private  debbono costituirsi in una delle forme giuridiche
disciplinate dal codice civile.
  3.  Il  riconoscimento  del  carattere  scientifico  e' soggetto al
possesso, in base a titolo valido, dei seguenti requisiti:
    a)  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico  o  di diritto
privato;
    b)    titolarita'   dell'autorizzazione   e   dell'accreditamento
sanitari;
    c) economicita' ed efficienza dell'organizzazione, qualita' delle
strutture e livello tecnologico delle attrezzature;
    d)  caratteri  di  eccellenza  del  livello  delle  prestazioni e
dell'attivita' sanitaria svolta negli ultimi tre anni;
    e)  caratteri  di  eccellenza  della  attivita' di ricerca svolta
nell'ultimo   triennio   relativamente   alla   specifica  disciplina
assegnata;
    f)  dimostrata  capacita'  di  inserirsi  in rete con Istituti di
ricerca  della  stessa  area  di  riferimento e di collaborazioni con
altri enti pubblici e privati;
    g)  dimostrata  capacita'  di  attrarre  finanziamenti pubblici e
privati indipendenti;
    h)  certificazione  di  qualita'  dei  servizi  secondo procedure
internazionalmente riconosciute.
 
          Nota all'art. 13:
              - Il  testo  dell'art.  12-bis  del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni e'
          riportato in note all'art. 8.