Art. 13. Riconoscimento 1. L'istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve essere coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della Regione interessata; essa e' subordinata al riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene con riferimento a un'unica specializzazione disciplinare coerente con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui all'arti-colo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa attivita' e' svolta. I policlinici possono essere riconosciuti con riferimento a non piu' di due discipline, purche' tra loro complementari e integrate. In caso di riconoscimento di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facolta' di medicina e chirurgia e per le quali l'Universita' contribuisce in misura pari ad almeno un terzo del patrimonio indisponibile della costituenda Fondazione, il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2, e' composto da due componenti designati dal Ministro della salute, due dal Presidente della Regione, due dal Rettore dell'Universita' e uno dal Comune in cui insiste la sede prevalente di attivita' clinica e di ricerca, se trattasi di Comune con piu' di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il numero dei consiglieri e' elevabile fino a nove per consentire l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti. 2. Le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono costituirsi nella forma delle Fondazioni di cui all'articolo 2; le strutture private debbono costituirsi in una delle forme giuridiche disciplinate dal codice civile. 3. Il riconoscimento del carattere scientifico e' soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti requisiti: a) personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato; b) titolarita' dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari; c) economicita' ed efficienza dell'organizzazione, qualita' delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature; d) caratteri di eccellenza del livello delle prestazioni e dell'attivita' sanitaria svolta negli ultimi tre anni; e) caratteri di eccellenza della attivita' di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata; f) dimostrata capacita' di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di collaborazioni con altri enti pubblici e privati; g) dimostrata capacita' di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti; h) certificazione di qualita' dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e' riportato in note all'art. 8.