Art. 14. 
                 Procedimento per il riconoscimento 
 
  1.  La  domanda  di  riconoscimento  deve  essere  inoltrata  dalla
struttura  interessata  alla  regione  competente   per   territorio,
unitamente  alla  documentazione  che  comprovi  la  titolarita'  dei
requisiti di cui all'articolo 13. Nella domanda deve essere precisata
la sede effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per la
quale si richiede il  riconoscimento.  La  domanda  e'  inoltrata  al
Ministero della salute dalla  Regione  interessata,  evidenziando  la
coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria. 
  2. Il Ministro della salute nomina una o piu'  sottocommissioni  di
valutazione, formate ognuna da tre esperti nella  disciplina  oggetto
della  richiesta  di   riconoscimento,   scelti   all'interno   della
Commissione  nazionale  per  la  ricerca   sanitaria,   eventualmente
integrata da esperti esterni alla stessa. Entro trenta  giorni  dalla
nomina, la sottocommissione esprime il proprio parere motivato  sulla
documentazione  allegata  alla  domanda  e  su  quella  eventualmente
acquisita  dalla  struttura  interessata.  La  sottocommissione  puo'
altresi' trarre argomenti di convinzione dai necessari  sopralluoghi.
Entro dieci giorni dal ricevimento  del  parere,  il  Ministro  della
salute trasmette gli atti alla  Conferenza  Stato-regioni,  che  deve
esprimersi  sulla  domanda  di  riconoscimento  entro  quarantacinque
giorni dal ricevimento. 
  3. Il riconoscimento e' disposto con  decreto  del  Ministro  dalla
salute,  d'intesa  con  il  Presidente  della  Regione   interessata.
L'eventuale decisione difforme dai pareri di  cui  al  comma  2  deve
essere motivata.