Art. 15. Revisione e revoca 1. Ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13. Qualora il Ministero della salute verifichi la sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, informa la Regione territorialmente competente, ed assegna all'ente un termine non superiore ad un anno entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la Regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati all'interno dei consigli di amministrazione. 2. Entro trenta giorni dalla scadenza annuale di cui al comma 1, il Ministero della salute verifica la ricorrenza dei requisiti. Sulla base dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento. 3. In caso di revoca del riconoscimento, le Fondazioni IRCCS e gli Istituti, pubblici e privati, riacquistano la natura e la forma giuridica rivestite prima della concessione del riconoscimento, fermo restando l'obbligo di terminare i progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche o, in caso di impossibilita', di restituire i fondi non utilizzati.