Art. 15. 
                         Revisione e revoca 
 
  1. Ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non  trasformati
e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati  aggiornati
in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo  13.  Qualora
il Ministero della salute verifichi  la  sopravvenuta  carenza  delle
condizioni per il riconoscimento, informa la Regione territorialmente
competente, ed assegna all'ente un termine non superiore ad  un  anno
entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti  requisiti.  Il
Ministro della salute e la Regione competente possono  immediatamente
sostituire  i  propri   designati   all'interno   dei   consigli   di
amministrazione. 
  2. Entro trenta giorni dalla scadenza annuale di cui al comma 1, il
Ministero della salute verifica la ricorrenza  dei  requisiti.  Sulla
base dell'esito della verifica, il Ministro  della  salute,  d'intesa
con il Presidente della Regione interessata,  conferma  o  revoca  il
riconoscimento. 
  3. In caso di revoca del riconoscimento, le Fondazioni IRCCS e  gli
Istituti, pubblici e privati,  riacquistano  la  natura  e  la  forma
giuridica rivestite prima della concessione del riconoscimento, fermo
restando l'obbligo di terminare i progetti di ricerca finanziati  con
risorse pubbliche o, in caso di impossibilita', di restituire i fondi
non utilizzati.