Art. 16.
                              Vigilanza

  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da adottarsi entro
sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,   sono   costituiti   appositi  comitati  paritetici  di
vigilanza,  in  numero  di  uno  per ogni Regione in cui insistono le
Fondazioni  o gli Istituti non trasformati, formati da due componenti
designati  dal  Presidente  della  Regione  e  due dal Ministro della
salute,  di cui uno, con funzioni di coordinamento, appartenente alla
Direzione  generale  della  ricerca  scientifica  e tecnologica dello
stesso  Ministero  e  uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Dalla  costituzione dei Comitati non devono derivare oneri aggiuntivi
per lo Stato.
  2.  I  Comitati  di  cui  al  comma  1 esercitano il controllo e la
vigilanza   sull'amministrazione   delle  Fondazioni  IRCCS  e  degli
Istituti  non trasformati, nonche' sull'attivita' di cui all'articolo
6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.
213.   Sono  sottoposte  al  controllo  preventivo  dei  Comitati  le
deliberazioni  concernenti le modifiche statutarie, la partecipazione
in  enti  e  societa',  l'avvio  delle  attivita'  strumentali di cui
all'articolo   9,   il   bilancio   preventivo  economico  annuale  e
pluriennale   ed  il  bilancio  di  esercizio,  le  deliberazioni  di
programmi  di  spesa pluriennali, la dotazione organica iniziale e le
sue  revisioni.  A  tali fini, entro cinque giorni dalla adozione, le
Amministrazioni  trasmettono  i  predetti  provvedimenti  ai Comitati
competenti,  che  entro  trenta giorni dal ricevimento si pronunciano
definitivamente.  La  scadenza puo' essere prorogata una sola volta e
per  la  stessa  durata in caso di richiesta di chiarimenti; il nuovo
termine  riprende a decorrere dalla data di ricevimento degli stessi.
In caso di silenzio, il parere si intende positivamente reso.
  3.  I  consigli  di  amministrazione  delle  Fondazioni IRCCS e gli
organi  degli  IRCCS  non  trasformati  possono  essere  sciolti  con
provvedimento  del  Ministro  della  salute, adottato d'intesa con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e con il Presidente della
Regione, quando:
    a)  risultano  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione, ovvero
gravi   e   reiterate   violazioni  delle  disposizioni  di  legge  o
statutarie;
    b)  il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per
cento del patrimonio per due esercizi successivi;
    c)   vi  e'  impossibilita'  di  funzionamento  degli  organi  di
amministrazione e gestione.
  4.  Con  il  decreto  di  scioglimento  il  Ministro  della salute,
d'intesa  con  il  Presidente  della  Regione  interessata, nomina un
Commissario   straordinario,   con   il   compito   di  rimuovere  le
irregolarita'  e  sanare  la  situazione  di  passivita',  sino  alla
ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.
 
          Nota all'art. 16:
              - L'art.  6 del decreto del Presidente della Repubblica
          13 febbraio  2001,  n.  213 (Regolamento di semplificazione
          del   procedimento   per  il  finanziamento  della  ricerca
          corrente  e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e
          cura a carattere scientifico, con personalita' giuridica di
          diritto  pubblico  e  privato  (n. 38, allegato 1, legge n.
          59/1997), e' il seguente:
              «Art.  6 (Vigilanza sull'attivita' degli I.R.C.C.S.). -
          1.  Gli  I.R.C.C.S. pubblici e privati, entro il 31 gennaio
          di  ogni  anno,  presentano  al Ministero della sanita' una
          appropriata relazione scientifica sull'attivita' di ricerca
          svolta  nel  precedente  anno  finanziario,  insieme  ad un
          dettagliato   rendiconto   contabile  sulla  loro  gestione
          finanziaria.
              2.  Il  Ministero  della sanita', per le valutazioni di
          propria  competenza,  puo'  condurre nel corso del triennio
          indagini  e  verifiche  sull'attivita'  scientifica e sulla
          gestione amministrativo-contabile degli I.R.C.C.S.
              3.  Agli  stessi  fini  il Ministero della sanita' puo'
          chiedere   ed   acquisire,   in   qualsiasi   momento,   le
          informazioni  e  la  documentazione  che ritiene necessaria
          sull'attivita' di assistenza e di ricerca degli istituti.
              4.  Nel  caso  in  cui gli istituti, pur diffidati, non
          provvedano  ad  inviare  il  rendiconto, il Ministero della
          sanita'    sospende    immediatamente    l'erogazione   dei
          finanziamenti.».