Art. 17.
                             Estinzione

  1.  Le  Fondazioni  IRCCS si estinguono per accertata insufficienza
del  patrimonio  al perseguimento delle finalita' istituzionali o per
sopravvenuta impossibilita' di raggiungimento dello scopo.
  2.  In  caso  di  estinzione, il residuo patrimonio verra' devoluto
allo  Stato,  con deliberazione del consiglio di amministrazione, per
essere  destinato,  previa  intesa  tra  il Ministro della salute, il
Presidente  della  Regione  interessata  e,  ove presenti, i soggetti
portatori  degli interessi originari, agli altri Istituti pubblici di
ricovero  e  cura  a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS ubicati
nella  Regione  in  cui  insiste  la  sede  prevalente  di  attivita'
dell'ente  estinto  o,  in assenza di quelli, ad enti pubblici aventi
sede  nella Regione stessa, esclusivamente per finalita' di ricerca e
assistenza.