Art. 18
           Commissione nazionale per la ricerca sanitaria

  1.  La  Commissione  nazionale  per  la  ricerca sanitaria svolge i
compiti  di  consulenza  e  supporto  tecnico di cui all'articolo 42,
comma 1, lettera o), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
  2. La Commissione in particolare svolge i seguenti compiti:
   a)  fornisce  al  Ministro della salute il parere sul programma di
ricerca   sanitaria   previsto   dall'articolo   12-bis  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992;
   b)  svolge  le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213;
   c)  esprime  parere  su  tutte le questioni ad esso sottoposte dal
Ministro della salute in materia di ricerca sanitaria.
  3. I componenti designati della Commissione durano in carica cinque
anni e l'incarico non e' rinnovabile.
  4.  La  Commissione  e'  nominata  con  decreto  del Ministro della
salute,   assicurando   anche  la  partecipazione  di  un  componente
designato  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca,   nonche'   la  partecipazione  in  misura  della  meta'  di
componenti  designati  dalla Conferenza Stato-regioni tra soggetti in
possesso di qualificate e riconosciute competenze scientifiche.
  5.  Dalle  disposizioni del presente articolo non derivano maggiori
oneri a carico dello Stato.
 
          Note all'art. 18:
              - L'art.  42  della  legge  16 gennaio  2003,  n. 3, e'
          riportata in note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  12-bis  del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e' riportato in note all'art. 8.
              - Gli  articoli  4 e 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213, sono i seguenti:
              "Art.  4  (Programmazione della ricerca corrente). - 1.
          Il  Ministero  della sanita', sentita la commissione per la
          ricerca sanitaria, propone gli indirizzi per l'attivita' di
          ricerca  corrente  degli  I.R.C.C.S.,  tenendo  conto degli
          obiettivi  prioritari del Piano sanitario nazionale e della
          programmazione e della ricerca scientifica.
              2.  Gli  indirizzi  di cui al comma 1 sono adottati con
          decreto   dirigenziale   entro   il   30 giugno   dell'anno
          precedente al triennio di programmazione.
              3. Gli I.R.C.C.S., tenendo conto degli indirizzi di cui
          ai  commi 1 e 2, entro il 30 settembre dell'anno precedente
          al  triennio  di  programmazione,  presentano  al Ministero
          della  sanita'  un programma triennale di ricerca corrente,
          articolato   per   progetti,   nell'ambito   della  propria
          attivita' istituzionale.".
              "Art.  7  (Programmazione della ricerca finalizzata). -
          1.   Il   Ministero  della  sanita',  in  attuazione  degli
          obiettivi prioritari biomedici e sanitari fissati dal Piano
          sanitario  nazionale,  predispone,  entro  il  30 luglio di
          ciascun   anno   precedente  a  quello  di  erogazione  dei
          finanziamenti,  apposito  schema  di  bando  sul  quale  e'
          acquisito  il  parere  della  commissione  per  la  ricerca
          sanitaria.  Il parere e' reso entro trenta giorni dalla sua
          richiesta,   decorsi  i  quali  si  intende  favorevolmente
          espresso.
              2.   Il   bando   contiene   gli   indirizzi   per   la
          predisposizione  dei  progetti  di  ricerca  finalizzata da
          parte   degli  I.R.C.C.S.,  indicando  contestualmente  gli
          specifici  criteri,  definiti  anche  in  base ai parametri
          elaborati   ed   accettati   dalla   comunita'  scientifica
          nazionale  ed  internazionale, cui si atterra' il Ministero
          per  procedere  alla  loro  valutazione,  nonche'  fissa le
          modalita'  e  le condizioni sia di svolgimento dei progetti
          di  ricerca,  sia di erogazione dei relativi finanziamenti.
          Il  bando  e'  emanato  con  decreto  dirigenziale entro il
          30 ottobre  di  ciascun anno precedente a quello al quale i
          finanziamenti si riferiscono.
              3.  I  progetti di ricerca degli I.R.C.C.S., contenenti
          gli   elementi  necessari  per  la  loro  valutazione,  ivi
          compreso  l'apposito  piano  finanziario,  sono  presentati
          entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
              4. Entro i sessanta giorni successivi, sono individuate
          le  ricerche  finalizzate  finanziate ed i relativi importi
          assegnati  a  ciascun  I.R.C.C.S. con decreto dirigenziale,
          che  e'  comunicato  ad  ogni  istituto interessato in pari
          data.
              5. Le somme assegnate sono erogate in rate anticipate e
          la  data  apposta sul mandato di pagamento della prima rata
          anticipata indica la data di inizio della ricerca.
              6.  Il Ministero della sanita' puo' condurre indagini e
          verifiche   in   relazione   all'attuazione  della  ricerca
          finanziata  ed  alla  corrispondenza  della  stessa ai fini
          dichiarati.".