Art. 18 Commissione nazionale per la ricerca sanitaria 1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria svolge i compiti di consulenza e supporto tecnico di cui all'articolo 42, comma 1, lettera o), della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 2. La Commissione in particolare svolge i seguenti compiti: a) fornisce al Ministro della salute il parere sul programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992; b) svolge le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213; c) esprime parere su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Ministro della salute in materia di ricerca sanitaria. 3. I componenti designati della Commissione durano in carica cinque anni e l'incarico non e' rinnovabile. 4. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro della salute, assicurando anche la partecipazione di un componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' la partecipazione in misura della meta' di componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni tra soggetti in possesso di qualificate e riconosciute competenze scientifiche. 5. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano maggiori oneri a carico dello Stato.
Note all'art. 18: - L'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' riportata in note alle premesse. - Il testo dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' riportato in note all'art. 8. - Gli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213, sono i seguenti: "Art. 4 (Programmazione della ricerca corrente). - 1. Il Ministero della sanita', sentita la commissione per la ricerca sanitaria, propone gli indirizzi per l'attivita' di ricerca corrente degli I.R.C.C.S., tenendo conto degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e della programmazione e della ricerca scientifica. 2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono adottati con decreto dirigenziale entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di programmazione. 3. Gli I.R.C.C.S., tenendo conto degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2, entro il 30 settembre dell'anno precedente al triennio di programmazione, presentano al Ministero della sanita' un programma triennale di ricerca corrente, articolato per progetti, nell'ambito della propria attivita' istituzionale.". "Art. 7 (Programmazione della ricerca finalizzata). - 1. Il Ministero della sanita', in attuazione degli obiettivi prioritari biomedici e sanitari fissati dal Piano sanitario nazionale, predispone, entro il 30 luglio di ciascun anno precedente a quello di erogazione dei finanziamenti, apposito schema di bando sul quale e' acquisito il parere della commissione per la ricerca sanitaria. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla sua richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente espresso. 2. Il bando contiene gli indirizzi per la predisposizione dei progetti di ricerca finalizzata da parte degli I.R.C.C.S., indicando contestualmente gli specifici criteri, definiti anche in base ai parametri elaborati ed accettati dalla comunita' scientifica nazionale ed internazionale, cui si atterra' il Ministero per procedere alla loro valutazione, nonche' fissa le modalita' e le condizioni sia di svolgimento dei progetti di ricerca, sia di erogazione dei relativi finanziamenti. Il bando e' emanato con decreto dirigenziale entro il 30 ottobre di ciascun anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono. 3. I progetti di ricerca degli I.R.C.C.S., contenenti gli elementi necessari per la loro valutazione, ivi compreso l'apposito piano finanziario, sono presentati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. 4. Entro i sessanta giorni successivi, sono individuate le ricerche finalizzate finanziate ed i relativi importi assegnati a ciascun I.R.C.C.S. con decreto dirigenziale, che e' comunicato ad ogni istituto interessato in pari data. 5. Le somme assegnate sono erogate in rate anticipate e la data apposta sul mandato di pagamento della prima rata anticipata indica la data di inizio della ricerca. 6. Il Ministero della sanita' puo' condurre indagini e verifiche in relazione all'attuazione della ricerca finanziata ed alla corrispondenza della stessa ai fini dichiarati.".