Art. 21. 
               (Soggetti competenti per il controllo) 
1. Ferma restando la  normativa  gia'  in  vigore  in  materia  nelle
regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato,  l'Arma
dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonche' i  corpi
di polizia locali, nello svolgimento  del  servizio  di  vigilanza  e
soccorso  nelle  localita'  sciistiche,   provvedono   al   controllo
dell'osservanza delle disposizioni di cui alla  presente  legge  e  a
irrogare  le   relative   sanzioni   nei   confronti   dei   soggetti
inadempienti. 
2. Le contestazioni relative alla violazione  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione  di
maestri di sci.