Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo) 1. Ferma restando la normativa gia' in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonche' i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle localita' sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. 2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.