Art. 22. 
             (Adeguamento alle disposizioni della legge) 
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono tenute ad adeguare  la  propria  normativa  alle
disposizioni di cui alla legge stessa e a  quelle  che  costituiscono
principi fondamentali in tema di sicurezza individuale  e  collettiva
nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. 
2.  Dalle  disposizioni  dell'articolo  2,  comma  3,  nonche'  degli
articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono  derivare  oneri  a
carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a societa'
o consorzi di gestione, salva la possibilita' di  una  copertura  dei
maggiori costi con un innalzamento delle tariffe. 
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di  Bolzano  in  quanto
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme  di
attuazione.