Art. 10.
                      (Strutture autorizzate).
1.   Gli  interventi  di  procreazione  medicalmente  assistita  sono
realizzati  nelle  strutture  pubbliche  e  private autorizzate dalle
regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano
definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c)  i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni
e dei casi di revoca delle stesse;
d)  i  criteri  per  lo  svolgimento dei controlli sul rispetto delle
disposizioni  della  presente  legge  e  sul  permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.