Art. 11.
                             (Registro).
1.  E'  istituito,  con  decreto  del  Ministro  della salute, presso
l'Istituto   superiore   di  sanita',  il  registro  nazionale  delle
strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente  assistita,  degli embrioni formati e dei nati a seguito
dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e' obbligatoria.
3.   L'Istituto   superiore  di  sanita'  raccoglie  e  diffonde,  in
collaborazione  con  gli  osservatori  epidemiologici  regionali,  le
informazioni  necessarie  al  fine  di consentire la trasparenza e la
pubblicita'  delle  tecniche  di  procreazione medicalmente assistita
adottate e dei risultati conseguiti.
4.   L'Istituto   superiore  di  sanita'  raccoglie  le  istanze,  le
informazioni, i suggerimenti, le proposte delle societa' scientifiche
e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5.  Le  strutture  di  cui al presente articolo sono tenute a fornire
agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di
sanita'  i  dati necessari per le finalita' indicate dall'articolo 15
nonche'  ogni  altra  informazione  necessaria allo svolgimento delle
funzioni  di  controllo  e  di  ispezione  da  parte  delle autorita'
competenti.
6.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
determinato   nella  misura  massima  di  154.937  euro  a  decorrere
dall'anno  2004,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.