Art. 11.
(Registro).
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso
l'Istituto superiore di sanita', il registro nazionale delle
strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito
dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 e' obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie e diffonde, in
collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le
informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la
pubblicita' delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanita' raccoglie le istanze, le
informazioni, i suggerimenti, le proposte delle societa' scientifiche
e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire
agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di
sanita' i dati necessari per le finalita' indicate dall'articolo 15
nonche' ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle
funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorita'
competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.