Art. 10.
Attivita' educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui
all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola
secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle
regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento
della religione cattolica in conformita' alle norme concordatarie, di
cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, e' di 891
ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la
personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del
piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, attivita' e insegnamenti, coerenti con il
profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo
ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta e' facoltativa e
opzionale per gli allievi e la cui frequenza e' gratuita. Gli allievi
sono tenuti alla frequenza delle attivita' facoltative per le quali
le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette
richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di
ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni
scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in
rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo
eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attivita' educative e didattiche, di
cui ai commi 1 e 2, nonche' l'assistenza educativa da parte del
personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al
dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il
limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, e'
costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attivita'
e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una
specifica professionalita' non riconducibile agli ambiti disciplinari
per i quali e' prevista l'abilitazione all'insegnamento, le
istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte
nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in
possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra
nell'autonomia e nella responsabilita' delle istituzioni scolastiche,
fermo restando che il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 9 e' affidato, anche attraverso la personalizzatone dei
piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attivita' educative e didattiche previste dai medesimi piani di
studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata
del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in
costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge
funzioni di orientamento nella scelta delle attivita' di cui al comma
2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attivita'
educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di
cura della documentazione del percorso formativo compiuto
dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.