Art. 10.
                  Attivita' educative e didattiche

  1.  Al  fine  di  garantire  l'esercizio  del diritto-dovere di cui
all'articolo  4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola
secondaria  di  primo  grado,  comprensivo della quota riservata alle
regioni,  alle  istituzioni  scolastiche  autonome e all'insegnamento
della religione cattolica in conformita' alle norme concordatarie, di
cui  all'articolo  3,  comma 1, ed alle conseguenti intese, e' di 891
ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
  2.   Le   istituzioni   scolastiche,   al  fine  di  realizzare  la
personalizzazione  del  piano  di studi, organizzano, nell'ambito del
piano   dell'offerta   formativa,   tenendo  conto  delle  prevalenti
richieste  delle  famiglie, attivita' e insegnamenti, coerenti con il
profilo  educativo,  e  con  la  prosecuzione degli studi del secondo
ciclo,  per  ulteriori  198 ore annue, la cui scelta e' facoltativa e
opzionale per gli allievi e la cui frequenza e' gratuita. Gli allievi
sono  tenuti  alla frequenza delle attivita' facoltative per le quali
le  rispettive  famiglie  hanno  esercitato  l'opzione.  Le  predette
richieste   sono  formulate  all'atto  dell'iscrizione.  Al  fine  di
ampliare  e  razionalizzare  la scelta delle famiglie, le istituzioni
scolastiche  possono,  nella  loro  autonomia,  organizzarsi anche in
rete.
  3.  L'orario  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  comprende  il tempo
eventualmente dedicato alla mensa.
  4.  Allo scopo di garantire le attivita' educative e didattiche, di
cui  ai  commi  1  e  2,  nonche' l'assistenza educativa da parte del
personale  docente  nel  tempo eventualmente dedicato alla mensa e al
dopo  mensa  fino  ad  un massimo di 231 ore annue, fermo restando il
limite  del  numero  complessivo dei posti di cui all'articolo 15, e'
costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attivita'
e  degli  insegnamenti  di  cui  al  comma 2, ove essi richiedano una
specifica professionalita' non riconducibile agli ambiti disciplinari
per   i   quali   e'  prevista  l'abilitazione  all'insegnamento,  le
istituzioni  scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte
nei  loro  bilanci,  contratti di prestazione d'opera con esperti, in
possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
  5.  L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra
nell'autonomia e nella responsabilita' delle istituzioni scolastiche,
fermo   restando   che   il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
all'articolo  9 e' affidato, anche attraverso la personalizzatone dei
piani  di  studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attivita'  educative  e  didattiche  previste  dai  medesimi piani di
studio.  A  tale  fine concorre prioritariamente, per l'intera durata
del  corso,  il  docente  in possesso di specifica formazione che, in
costante  rapporto  con  le  famiglie  e  con  il  territorio, svolge
funzioni di orientamento nella scelta delle attivita' di cui al comma
2,  di  tutorato  degli  alunni,  di  coordinamento  delle  attivita'
educative  e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di
cura   della   documentazione   del   percorso   formativo   compiuto
dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.