Art. 11.
Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validita' dell'anno, per la valutazione degli
allievi e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per
casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente
stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da
essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previsti dai
piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli
interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e
allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del
passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento
di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresi' il
comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non
ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo
biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude
con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di
idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano
compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di
eta' e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado, nonche' i candidati
che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno
uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i
candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di eta' e
che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i
candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un
triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni
di eta'.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita',
almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.