Art. 22.

       Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

  1.  Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961,
n.  469,  e  successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e
privati,  hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti
iscritti   negli   elenchi  del  personale  volontario,  sia  per  lo
svolgimento  del  servizio  del soccorso istituzionale sia per i casi
previsti dagli articoli 9 e 10.
  2.  Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere
conservato   il  posto  di  lavoro  e  1'assenza  dal  servizio  deve
considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.
 
          Nota all'art. 22:
              Per   il  testo  dell'art.  70,  comma  4  della  legge
          13 maggio 1961, n. 469 v. nelle note all'art. 1.