Art. 22. Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario 1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10. 2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e 1'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.
Nota all'art. 22: Per il testo dell'art. 70, comma 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469 v. nelle note all'art. 1.