Art. 26.

                  Disposizioni transitorie e finali

  1.   Il  personale  volontario  che,  per  cambio  di  residenza  o
domicilio,  viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un
altro  comando  provinciale  conserva  l'anzianita'  e  la  qualifica
precedentemente possedute.
  2.  Le  convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal
Dipartimento  dei vigili del fuoco nei settori di attivita' del Corpo
nazionale   dei   vigili   del   fuoco,   possono   prevedere   anche
l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in
comodato  gratuito,  per  le  necessita'  dei distaccamenti volontari
indicati nelle convenzioni stesse.
  3.  Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
e  dell'articolo  16  della  legge  13 maggio  1961,  n. 469, nonche'
dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio
delle  proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i
capi  reparto  volontari e i capi squadra volontari sono ufficiali di
polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia
giudiziaria.
  4.  I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli
effetti  del  trattamento  economico  previsto dall'articolo 71 della
legge   13 maggio  1961,  n.  469,  e  successive  modificazioni,  ai
collaboratori  tecnici  antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
  5.  Al  personale  volontario  continuano ad applicarsi le sanzioni
disciplinari  previste  dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988,
n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
al  personale  volontario  e'  regolato  dalle norme in vigore per il
personale permanente.
  6.   Per   assicurare   modalita'  organizzative  coerenti  con  il
programmato  sviluppo  sul territorio della componente volontaria del
Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, il reclutamento e l'iscrizione
dei  funzionari  tecnici  antincendi volontari di cui all'articolo 5,
nonche' il conferimento della qualifica di capo reparto volontario di
cui  agli  articoli 12  e 14 vengono sospesi per un periodo di cinque
anni,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
regolamento.
  7.  I  funzionari  tecnici  antincendi  volontari ed i capi reparto
volontari  in  servizio  alla  data di entrata in vigore del presente
regolamento  espletano,  in  via  ordinaria,  funzioni  di  carattere
organizzativo  all'interno del distaccamento volontario e dispongono,
nell'ambito  dell'esercizio  delle  loro funzioni, esclusivamente del
personale volontario.
  8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e
successive  modificazioni,  al  personale  volontario  che in seguito
all'impiego  per attivita' di soccorso, formazione o addestramento ha
subito un infortunio comportante l'inabilita' permanente ed assoluta,
competono i benefici stabiliti in materia per il personale permanente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.
 
          Note all'art. 26:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          27 dicembre 1941, n. 1570:
              «Art.   8.   -  1.  Ai  fini  della  presente  legge  e
          nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  gli appartenenti ai
          Corpi  dei  Vigili del fuoco, sia permanenti che volontari,
          sono  agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per
          servizio,  degli stessi benefici concessi agli agenti della
          Forza  pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali,
          provinciali e comunali.
              2.  Gli  ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di
          polizia  giudiziaria,  i  vigili  scelti  ed  i vigili sono
          agenti di polizia giudiziaria.
              3.   Quando   ricorrano   eccezionali   circostanze  da
          valutarsi  dai  prefetti,  ai  Corpi  dei  Vigili del fuoco
          possono  essere  affidati  mansioni e lavori per i quali il
          personale  dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in
          dipendenza   dei   servizi  di  istituto.  L'incarico  deve
          comunque avere carattere assolutamente provvisorio».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
          13 maggio 1961, n. 469:
              «Art.  16.  - 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni,
          il   personale  direttivo  ed  i  sottufficiali  del  Corpo
          nazionale  dei  Vigili  del fuoco sono ufficiali di polizia
          giudiziaria;  i  vigili  scelti  ed i vigili sono agenti di
          polizia giudiziaria.
              2.  Essi  godono,  nei viaggi di servizio, degli stessi
          benefici  concessi  agli  ufficiali  ed  agenti  di polizia
          giudiziaria  e  di  pubblica  sicurezza,  circa  l'uso  dei
          pubblici trasporti statali, provinciali e comunali».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  della  legge
          27 dicembre  1973, n. 850 (Aumento degli organici del Corpo
          nazionale dei Vigili del fuoco):
              «Art.  13. - La qualifica attribuita dall'art. 16 della
          legge  13 maggio  1961,  n. 409, al personale direttivo del
          Corpo   nazionale  dei  Vigili  del  fuoco,  e'  estesa  al
          personale  della  carriera  di concetto, ruolo tecnico, del
          Corpo medesimo».
              - Per il testo dell'art. 71 della legge 13 maggio 1961,
          n. 469 v. nelle note all'art. 9.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  35  della  legge
          5 dicembre  1988,  n.  521  (Misure  di potenziamento delle
          Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale dei Vigili del
          fuoco):
              «Art. 35 (Disciplina per il personale volontario). - 1.
          Il  personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
          fuoco  che  viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti
          sanzioni disciplinari:
                a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
                b) sospensione  dai  richiami  da 1 a 5 anni inflitta
          per  le  mancanze  di  cui  agli articoli 80 e 81 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10 gennaio 1957, n. 3;
                c) radiazione inflitta:
                  1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno
          luogo alla sospensione dai richiami;
                  2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato
          testo unico.
              2.   Incorrono,  altresi',  nella  radiazione,  esclusa
          qualunque procedura disciplinare:
                a) coloro   che  hanno  subito  condanne  penali  per
          delitti dolosi;
                b) coloro  che  siano  stati  destituiti o dispensati
          dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
              3.  Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di
          cui  al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore
          per   gli   impiegati   civili   dello   Stato,  in  quanto
          compatibili.
              4.   La  competenza  in  materia  disciplinare  per  il
          personale   volontario  e'  devoluta  alla  commissione  di
          disciplina del personale permanente.
              5.  Il  personale  volontario  puo'  essere sospeso dai
          richiami,  con  decreto  ministeriale, ove sia sottoposto a
          procedimento  penale per reati particolarmente gravi, o per
          gravi  motivi  anche  prima  che sia esaurito o iniziato il
          procedimento disciplinare».
              - L'art.   15  della  legge  8 dicembre  1970,  n.  996
          sostituisce  l'art.  71 della legge 13 maggio 1961, n. 469,
          per il cui testo si veda nelle note all'art. 9.