Art. 13.

                         Corsi di formazione

  1.  I  corsi  per  la  formazione  degli ufficiali della Guardia di
finanza  sono  organizzati  e  svolti dall'Accademia con carattere di
unitarieta' ed esclusivita'.
  2.   In  ciascun  anno  accademico  sono  programmati  i  corsi  di
formazione  previsti dal Comando generale della Guardia di finanza in
relazione al soddisfacimento dei fabbisogni reclutativi del Corpo.
  3.  Lo  svolgimento  di  ogni  corso  e'  progettato ed organizzato
secondo  un  proprio calendario di massima, in base a quanto disposto
dal   relativo   ordinamento   didattico-addestrativo  approvato  dal
Comandante generale della Guardia di finanza.