Art. 13. Corsi di formazione 1. I corsi per la formazione degli ufficiali della Guardia di finanza sono organizzati e svolti dall'Accademia con carattere di unitarieta' ed esclusivita'. 2. In ciascun anno accademico sono programmati i corsi di formazione previsti dal Comando generale della Guardia di finanza in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni reclutativi del Corpo. 3. Lo svolgimento di ogni corso e' progettato ed organizzato secondo un proprio calendario di massima, in base a quanto disposto dal relativo ordinamento didattico-addestrativo approvato dal Comandante generale della Guardia di finanza.