Art. 15. 
 
                        Consiglio dei docenti 
 
  1. Per ciascun corso  e'  istituito  un  «consiglio  dei  docenti»,
presieduto dal Comandante dell'Accademia e composto dagli  insegnanti
titolari delle attivita' didattiche. 
  2. Il consiglio, fatte salve, ove  previste,  le  attribuzioni  dei
competenti organi universitari: 
    a) fornisce indicazioni in ordine all'indirizzo  didattico  degli
insegnamenti e valuta l'adeguatezza dei relativi programmi ed il loro
coordinamento; 
    b)  formula  proposte  sull'organizzazione   e   qualita'   delle
attivita' didattiche e sui criteri di valutazione; 
    c) stabilisce, per gli insegnamenti ad esame finale, le modalita'
di accertamento del profitto ed il calendario delle prove; 
    d) esprime pareri non  vincolanti  in  merito  alle  proposte  di
modifica dell'ordinamento didattico. 
  3. Il consiglio  viene  convocato  ogni  volta  che  il  Comandante
dell'Accademia lo  ritenga  necessario,  ovvero  a  richiesta  di  un
docente  titolare  del  corso,  per  prendere  in   esame   questioni
concernenti le suddette competenze e, comunque, almeno una  volta  al
semestre entro i  primi  quindici  giorni  dall'inizio  del  semestre
stesso. 
  4. Partecipa alle  riunioni  del  consiglio  il  capo  dell'ufficio
addestramento e studi. L'ufficiale preposto all'ufficio addestramento
e studi espleta le funzioni di segretario. 
  5. Gli argomenti trattati dal  consiglio  sono  fatti  constare  in
apposito verbale.