Art. 15. Consiglio dei docenti 1. Per ciascun corso e' istituito un «consiglio dei docenti», presieduto dal Comandante dell'Accademia e composto dagli insegnanti titolari delle attivita' didattiche. 2. Il consiglio, fatte salve, ove previste, le attribuzioni dei competenti organi universitari: a) fornisce indicazioni in ordine all'indirizzo didattico degli insegnamenti e valuta l'adeguatezza dei relativi programmi ed il loro coordinamento; b) formula proposte sull'organizzazione e qualita' delle attivita' didattiche e sui criteri di valutazione; c) stabilisce, per gli insegnamenti ad esame finale, le modalita' di accertamento del profitto ed il calendario delle prove; d) esprime pareri non vincolanti in merito alle proposte di modifica dell'ordinamento didattico. 3. Il consiglio viene convocato ogni volta che il Comandante dell'Accademia lo ritenga necessario, ovvero a richiesta di un docente titolare del corso, per prendere in esame questioni concernenti le suddette competenze e, comunque, almeno una volta al semestre entro i primi quindici giorni dall'inizio del semestre stesso. 4. Partecipa alle riunioni del consiglio il capo dell'ufficio addestramento e studi. L'ufficiale preposto all'ufficio addestramento e studi espleta le funzioni di segretario. 5. Gli argomenti trattati dal consiglio sono fatti constare in apposito verbale.