Art. 17 Promozione del sistema agroalimentare italiano 1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la societa' per azioni "BUONITALIA", partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale. 2. Al fine di favorire il rafforzamento della tutela economica delle produzioni agroalimentari di qualita', il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella societa' per azioni "BUONITALIA", nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 destinati alle iniziative di tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli. Le amministrazioni statali, regionali e locali, con apposite convenzioni possono affidare alla societa' BUONITALIA l'esercizio di attivita' strumentali al perseguimento di finalita' istituzionali attinenti con gli scopi della medesima societa', anche con l'apporto di propri fondi. 3. Al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche interessate alla realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo, il Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercita funzioni consultive e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento della filiera agroalimentare, nonche' per la valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti agroalimentari.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488: "4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.". - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499: "Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.". - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: "Art. 20 (Istituti della concertazione). - 1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo. 2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.".