Art. 17
           Promozione del sistema agroalimentare italiano

  1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio
alimentare  italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge
23  dicembre  1999,  n.  488,  la  societa'  per azioni "BUONITALIA",
partecipata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali e
strumento  operativo  del  Ministero  stesso  per  l'attuazione delle
politiche   promozionali   di  competenza  nazionale,  ha  per  scopo
l'erogazione  di  servizi  alle  imprese  del  settore agroalimentare
finalizzati   a   favorire  la  internazionalizzazione  dei  prodotti
italiani,  ivi  compresi la registrazione a livello internazionale di
marchi  associati  ai  segni identificati delle produzioni di origine
nazionali e la loro tutela giuridica internazionale.
  2.  Al  fine  di  favorire  il rafforzamento della tutela economica
delle  produzioni  agroalimentari  di  qualita',  il  Ministero delle
politiche   agricole   e   forestali  e'  autorizzato  ad  acquistare
dall'Istituto  di  servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
le  partecipazioni  da  questo  possedute  nella  societa' per azioni
"BUONITALIA",   nonche'   ad   esercitare   i   conseguenti   diritti
dell'azionista.   All'acquisto   delle   partecipazioni  predette  il
Ministero  delle  politiche agricole e forestali provvede nell'ambito
degli  stanziamenti  di  cui  all'articolo  4 della legge 23 dicembre
1999,  n.  499  destinati  alle iniziative di tutela e valorizzazione
della  qualita'  dei  prodotti  agricoli. Le amministrazioni statali,
regionali  e  locali,  con apposite convenzioni possono affidare alla
societa'   BUONITALIA   l'esercizio   di   attivita'  strumentali  al
perseguimento  di  finalita'  istituzionali  attinenti  con gli scopi
della medesima societa', anche con l'apporto di propri fondi.
  3. Al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche
interessate  alla  realizzazione  delle  finalita' di cui al presente
articolo,  il  Tavolo  agroalimentare,  di  cui  all'articolo  20 del
decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  esercita  funzioni
consultive  e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno
e  l'ammodernamento  della  filiera  agroalimentare,  nonche'  per la
valorizzazione    sul    mercato    internazionale    dei    prodotti
agroalimentari.
 
          Note all'art. 17:
              -  Si riporta il testo dell'art. 59, comma 4-bis, della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488:
              "4-bis.  Presso il Ministero delle politiche agricole e
          forestali  e' istituito un comitato per la valorizzazione e
          la  tutela  del  patrimonio  alimentare  italiano,  con  il
          compito   di  censire  le  lavorazioni  alimentari  tipiche
          italiane,  nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne
          la  conoscenza  in  Italia  e nel mondo. Del comitato fanno
          parte  esperti  di  settore, rappresentanti delle categorie
          produttive,   delle   regioni   e   delle   amministrazioni
          interessate.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e  forestali sono dettate le regole relative alla
          composizione  ed  al funzionamento del Comitato, che svolge
          anche  le  funzioni  e  le attivita' del comitato di cui ai
          commi  3,  4  e  5  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge
          23 dicembre 1999, n. 499:
              "Art.  4  (Finanziamento  delle attivita' di competenza
          del  Ministero  delle politiche agricole e forestali). - 1.
          Per  il  periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
          la   spesa  di  lire  250  miliardi  per  le  attivita'  di
          competenza   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali   concernenti   in   particolare   la  ricerca  e
          sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
          e   laboratori   nazionali,  la  raccolta,  elaborazione  e
          diffusione  di  informazioni e di dati, compreso il sistema
          informativo   agricolo   nazionale,   il   sostegno   delle
          associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
          miglioramento  genetico  vegetale  e  del  bestiame, svolto
          dalle  associazioni  nazionali,  la tutela e valorizzazione
          della  qualita'  dei  prodotti  agricoli e la prevenzione e
          repressione   delle   frodi,   nonche'  il  sostegno  delle
          politiche   forestali   nazionali.   Una   quota   di  tali
          disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
          materia  agricola  predisposti da universita' degli studi e
          da  altri  enti  pubblici  di  ricerca  nonche', nei limiti
          stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  alle attivita' di supporto a quelle di competenza
          del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ed al
          funzionamento  delle connesse strutture ministeriali e, per
          l'anno  2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
          di  cui  al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con
          decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali
          si   provvede  al  riparto  delle  suddette  disponibilita'
          finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
              "Art.  20  (Istituti  della  concertazione). - 1. Nella
          definizione  delle  politiche  agroalimentari il Governo si
          avvale   del  Tavolo  agroalimentare  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con
          cadenza   almeno   trimestrale.  Al  Tavolo  agroalimentare
          partecipa  una  delegazione  del  Consiglio  nazionale  dei
          consumatori  e  degli  utenti di cui all'art. 4 della legge
          30 luglio  1998,  n.  281,  composta  di tre rappresentanti
          designati dal Consiglio medesimo.
              2.   Le   modalita'   delle   ulteriori   attivita'  di
          concertazione  presso il Ministero delle politiche agricole
          e forestali sono definite con decreto del Ministro.".