Art. 18. 
Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi
                             alimentari 
  1. L'AGEA quale  autorita'  competente  ai  sensi  del  Titolo  II,
capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti
dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo  6,  comma
1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4  gennaio
1985.  A  tale   scopo   sono   trasferite   all'AGEA   le   relative
partecipazioni azionarie del Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). 
  2. Il comma 7 dell'articolo 1 del  decreto  legislativo  14  maggio
2001, n. 223, e' sostituito dal seguente: 
  "7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti  dai  commi
1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole e forestali 21 giugno  2000,  n.  217,  alle
irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sono  stabilite  le  modalita'  di  riparto  dei
proventi delle predette sanzioni.". 
  3. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  controllo  di  propria
competenza,   l'AGEA   puo'   avvalersi   dell'Ispettorato   centrale
repressioni frodi di cui al decreto-legge 18  giugno  1986,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1986,  n.  486,
sulla base di  apposita  convenzione  approvata  dal  Ministro  delle
politiche agricole e forestali. 
  4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: 
  "4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato
centrale   repressioni    frodi    l'irrogazione    delle    sanzioni
amministrative.". 
  5. All'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  10  dicembre
2002, n. 305, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 357 del  codice
penale", sono aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche',  nei  limiti  del
servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al  presente
decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia  giudiziaria  ai  sensi
dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale". 
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
trasferiti all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione  della
spesa del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  relativi
alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a.  trasferite  in  attuazione  del
presente articolo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                   Alemanno, Ministro delle politiche 
                              agricole e forestali 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                              delle finanze 
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle 
                              politiche sociali 
                              Castelli, Ministro della giustizia 
                                     La Loggia, Ministro degli affari 
                              regionali 
                               Buttiglione, Ministro per le politiche 
                              comunitarie 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Note all'art. 18:
              -  I  riferimenti del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
          Consiglio  del  29 settembre 2003 sono riportati nelle note
          all'art. 13.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  1, del
          regolamento   (CEE)   n.  27/1985  della  Commissione,  del
          4 gennaio 1985:
              "1.   Lo   Stato   membro  interessato  trasmette  alla
          Commissione,  al  piu'  tardi il 31 maggio di ogni anno, la
          contabilita'   di   gestione   della  campagna  precedente,
          accompagnata dal rapporto dell'autorita' dello Stato membro
          incaricata del controllo di tale agenzia.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  14 maggio  2001,  n.  223, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.  1 (Norme sanzionatorie). - 1. Salvo che il fatto
          costituisca  reato,  al titolare di frantoio o stabilimento
          di  molitura  delle olive che omette o tiene irregolarmente
          la  contabilita' giornaliera di magazzino, omette o ritarda
          il  rilascio  dell'attestazione relativa ad ogni operazione
          di   molitura  prescritta  dagli  articoli 7,  8  e  9  del
          regolamento   (CE)   n.   2366/98  della  Commissione,  del
          30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
          si  applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          trecentomila  a  lire  sei  milioni. Nei casi piu' gravi si
          applica  anche  la  revoca  del riconoscimento previsto dal
          regolamento  (CEE)  n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio
          1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, la stessa
          sanzione  prevista  al  comma  1  si applica al titolare di
          stabilimento  di  trasformazione  delle olive da tavola che
          omette  o  tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera
          di   magazzino   ovvero   ritarda   o  omette  il  rilascio
          dell'attestazione    relativa   ad   ogni   operazione   di
          trasformazione  delle  olive  ai  sensi  della decisione n.
          2001/658/CE  della  Commissione, del 10 agosto 2001 ai fini
          dell'aiuto   previsto   dall'art.   5,   paragrafo  4,  del
          regolamento  (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da
          ultimo sostituito dall'art. 1, paragrafo 3, del regolamento
          (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998.
              3.  Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore
          di  cui  all'art.  10,  paragrafo 1, del citato regolamento
          (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 che omette o ritarda la
          presentazione agli organismi competenti della dichiarazione
          o   documentazione   di   cui   all'art.  10  dello  stesso
          regolamento  relativa  alla  destinazione  o alle scorte di
          olio,  per  il quale sia stata presentata domanda di aiuto,
          si  applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          centomila a lire trecentomila.
              4.  La  sanzione  di  cui  al  comma  3  si  applica al
          produttore  di  olio  in  caso  di violazione dell'art. 10,
          paragrafo  1,  comma  1,  del citato regolamento nonche' al
          titolare  di  stabilimento  di  trasformazione  di olive da
          tavola   per   la   mancata   comunicazione   dei  dati  ed
          informazioni  di  cui  alla  decisione n. 2001/658/CE della
          Commissione, del 10 agosto 2001.
              5.  Ai  principali  destinatari  di  olio di oliva o di
          sansa  usciti  dal  frantoio, diversi dal produttore che ha
          ritirato  l'olio  ottenuto  dalla  molitura  delle  proprie
          olive,  che  violino  gli  obblighi  di  cui  all'art.  30,
          paragrafo  3,  del  citato  regolamento (CE) n. 2366/98 del
          30 ottobre  1998,  si  applica  la  sanzione amministrativa
          pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni.
              6.    Salvo    che    il   fatto   costituisca   reato,
          all'associazione  o  unione di olivicoltori riconosciuta ai
          sensi  del  regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del
          17 luglio  1984 e successive modificazioni ed integrazioni,
          che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai
          relativi   regolamenti   di   applicazione,   tali  da  non
          determinare  la  revoca  del  riconoscimento  prevista  dal
          regolamento  (CEE)  n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio
          1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a
          lire nove milioni.
              7.  Le regioni e l'Agecontrol S.p.A., nei casi previsti
          dai  commi  1,  2,  3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del
          decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali
          21 giugno  2000,  n.  217,  alle irrogazioni delle relative
          sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
          e  forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di riparto
          dei proventi delle predette sanzioni.".
              -  Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1986, n. 486,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1986, n. 185,
          reca:   "Misure   urgenti   in  materia  di  prevenzione  e
          repressione delle sofisticazioni alimentari".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del  decreto
          legislativo  27 gennaio  1992,  n. 109, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.   18   (Sanzioni).   -  1.  La  violazione  delle
          disposizioni   dell'art.   2  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro
          diciottomila.
              2.  La  violazione delle disposizioni degli articoli 3,
          10-bis  e  14  e'  punita  con  la  sanzione amministrativa
          pecuniaria     da     euro     milleseicento     a     euro
          novemilacinquecento.
              3.  La  violazione delle disposizioni degli articoli 4,
          5,  6,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la
          sanzione  amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro
          tremilacinquecento.
              4.  La  competenza  in  materia  di  applicazione delle
          sanzioni  amministrative  pecuniarie spetta alle regioni ed
          alle  province  autonome  di Trento e di Bolzano competenti
          per territorio.
              4-bis.  Nelle  materie  di  propria  competenza, spetta
          all'Ispettorato  centrale  repressioni  frodi l'irrogazione
          delle sanzioni amministrative.".
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          legislativo  10  dicembre 2002, n. 305, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              "Art. 3 - 1. I funzionari che effettuano i controlli di
          cui  al  regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21
          dicembre 1989, hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai
          sensi  dell'art. 357 del codice penale, nonche', nei limiti
          del  servizio  cui  sono destinati e per le attribuzioni di
          cui  al  presente  decreto,  la  qualifica  di Ufficiale di
          polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del
          codice di procedura penale.".