Art. 18. Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari 1. L'AGEA quale autorita' competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4 gennaio 1985. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). 2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, e' sostituito dal seguente: "7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di riparto dei proventi delle predette sanzioni.". 3. Per lo svolgimento delle attivita' di controllo di propria competenza, l'AGEA puo' avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali. 4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.". 5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 357 del codice penale", sono aggiunte le seguenti: ", nonche', nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale". 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a. trasferite in attuazione del presente articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Castelli, Ministro della giustizia La Loggia, Ministro degli affari regionali Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 18: - I riferimenti del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sono riportati nelle note all'art. 13. - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4 gennaio 1985: "1. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, al piu' tardi il 31 maggio di ogni anno, la contabilita' di gestione della campagna precedente, accompagnata dal rapporto dell'autorita' dello Stato membro incaricata del controllo di tale agenzia.". - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 1 (Norme sanzionatorie). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare di frantoio o stabilimento di molitura delle olive che omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera di magazzino, omette o ritarda il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura prescritta dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sei milioni. Nei casi piu' gravi si applica anche la revoca del riconoscimento previsto dal regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista al comma 1 si applica al titolare di stabilimento di trasformazione delle olive da tavola che omette o tiene irregolarmente la contabilita' giornaliera di magazzino ovvero ritarda o omette il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di trasformazione delle olive ai sensi della decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001 ai fini dell'aiuto previsto dall'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come da ultimo sostituito dall'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, al produttore di cui all'art. 10, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998 che omette o ritarda la presentazione agli organismi competenti della dichiarazione o documentazione di cui all'art. 10 dello stesso regolamento relativa alla destinazione o alle scorte di olio, per il quale sia stata presentata domanda di aiuto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila. 4. La sanzione di cui al comma 3 si applica al produttore di olio in caso di violazione dell'art. 10, paragrafo 1, comma 1, del citato regolamento nonche' al titolare di stabilimento di trasformazione di olive da tavola per la mancata comunicazione dei dati ed informazioni di cui alla decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001. 5. Ai principali destinatari di olio di oliva o di sansa usciti dal frantoio, diversi dal produttore che ha ritirato l'olio ottenuto dalla molitura delle proprie olive, che violino gli obblighi di cui all'art. 30, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire tre milioni. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, all'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, che violi gli obblighi derivanti da detto regolamento e dai relativi regolamenti di applicazione, tali da non determinare la revoca del riconoscimento prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni. 7. Le regioni e l'Agecontrol S.p.A., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di riparto dei proventi delle predette sanzioni.". - Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1986, n. 185, reca: "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari". - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 18 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'art. 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila. 2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento. 3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento. 4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio. 4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 3 - 1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 357 del codice penale, nonche', nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.".