Art. 11.
                      Costituzione e finalita'
  1.  I  consorzi  di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli
per  l'attuazione  di  iniziative  di  difesa  attiva e passiva delle
produzioni  e  devono  costituirsi  con  atto pubblico, adottando una
delle seguenti forme giuridiche:
    a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;
    b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
    c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile
o  societa'  consortili  di  cui  all'articolo  2615-ter del medesimo
codice.
  2.  Il  riconoscimento di idoneita' allo svolgimento dell'attivita'
dei  consorzi  e'  concesso  dalla  rispettiva  regione  o  provincia
autonoma  ed  e'  limitato  al territorio regionale o della provincia
autonoma ove l'ente ha la sede legale.
  3.  Il  riconoscimento di idoneita' puo' essere attribuito altresi'
alle    cooperative    agricole   di   raccolta,   trasformazione   e
commercializzazione  di  prodotti  agricoli  e  loro consorzi, previa
modifica  del  proprio  statuto,  al  fine di uniformarlo alle regole
stabilite  per  i  consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative
predette  associno  produttori situati in regioni o province autonome
diverse,  il  riconoscimento  di  idoneita' deve essere attribuito da
ciascuna regione o provincia autonoma.
  4. I consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso
agevolato  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di difesa attiva e
passiva delle colture.
  5.  Entro  12  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto  i consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme
giuridiche  previste  dal  comma 1. Gli atti e le formalita' posti in
essere  ai  fini  della trasformazione sono assoggettati in luogo dei
relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di
500 euro.
 
          Note all'art. 11:
              - L'art. 2612 del codice civile, cosi' recita:
              "Art.    2612    (Iscrizione    nel    registro   delle
          imprese). - Se  il  contratto  prevede  l'istituzione di un
          ufficio  destinato  a svolgere un'attivita' con i terzi, un
          estratto  del  contratto deve, a cura degli amministratori,
          entro  trenta  giorni dalla stipulazione, essere depositato
          per   l'iscrizione  presso  l'ufficio  del  registro  delle
          imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.
              L'estratto deve indicare:
                1)  la  denominazione  e l'oggetto del consorzio e la
          sede dell'ufficio;
                2) il cognome e il nome dei consorziati;
                3) la durata del consorzio;
                4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza,
          la  direzione  e  la  rappresentanza  del  consorzio  ed  i
          rispettivi poteri;
                5)  il  modo  di formazione del fondo consortile e le
          norme  relative  alla  liquidazione. Del pari devono essere
          iscritte  nel  registro  delle imprese le modificazioni del
          contratto concernenti gli elementi sopra indicati.".
              - L'art. 2615-ter del codice civile, cosi' recita:
              "Art.  2615-ter  (Societa'  consortili). - Le  societa'
          previste  nei  capi  III  e  seguenti  del titolo V possono
          assumere  come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art.
          2602.   In  tal  caso  l'atto  costitutivo  puo'  stabilire
          l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.".