Art. 11. Costituzione e finalita' 1. I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche: a) associazioni persone giuridiche di diritto privato; b) societa' cooperative agricole e loro consorzi; c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o societa' consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice. 2. Il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento dell'attivita' dei consorzi e' concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed e' limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale. 3. Il riconoscimento di idoneita' puo' essere attribuito altresi' alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneita' deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma. 4. I consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attivita' di difesa attiva e passiva delle colture. 5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche previste dal comma 1. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro.
Note all'art. 11: - L'art. 2612 del codice civile, cosi' recita: "Art. 2612 (Iscrizione nel registro delle imprese). - Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.". - L'art. 2615-ter del codice civile, cosi' recita: "Art. 2615-ter (Societa' consortili). - Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.".