Art. 12.
                      Statuto e amministrazione
  1.  I  consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea
dei  soci e approvato dalla regione o provincia autonoma in cui hanno
la  sede legale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facolta' di
apportarvi modifiche.
  2.  Lo  statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione,
la  sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che
non  puo'  essere  inferiore  a  10  anni,  e gli scopi sociali, deve
contenere   le  norme  sull'ordinamento  e  sull'amministrazione  del
consorzio.
  3. Lo statuto deve altresi' prevedere:
    a)   il  diritto  alla  ammissione  per  tutti  gli  imprenditori
agricoli, della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di
coloro  che  facciano  parte  di  altri  organismi similari, salvo il
diritto di opzione;
    b)  la  nomina  del  collegio  sindacale,  le  cui modalita' sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
    c)  una  contabilita'  separata  per  i contributi, associativi e
pubblici, nonche' per le iniziative mutualistiche;
    d)  la  riscossione  dei  contributi  consortili  che puo' essere
eseguita  anche  mediante  ruolo in base alle disposizioni vigenti in
materia di esazione dei contributi non erariali.
  4.  Le  disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si
applicano  anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione
e   commercializzazione   di   prodotti  agricoli  e  loro  consorzi,
riconosciute  idonee  dalla regione o dalla provincia autonoma per lo
svolgimento delle attivita' di difesa attiva e passiva delle colture.