Art. 13.
                              Vigilanza
  1.  L'attivita'  di  difesa  attiva e passiva ai sensi del presente
decreto   legislativo   svolta   dai  consorzi  e  dagli  altri  enti
riconosciuti, e' sottoposta alla vigilanza delle rispettive regioni e
delle  province  autonome di Trento e di Bolzano che hanno attribuito
il riconoscimento di idoneita'.
  2. Le regioni provvedono:
    a)  a controllare, con periodicita' almeno biennale, il rispetto,
da  parte  dei  soci  del  consorzio, del diritto di opzione previsto
dallo statuto dei consorzi;
    b)  ad esprimere il parere di ammissibilita' al contributo, sulla
base  del  riassunto  dei ruoli esattoriali o di altra documentazione
comprovante  la  spesa  e  le modalita' di riscossione della quota di
premio a carico delle aziende agricole associate, e, sulla base della
relazione  del  collegio  sindacale, sulle verifiche effettuate sulle
polizze e sull'attivita' mutualistica.