Art. 14. 
                 Interventi a favore degli associati 
  1. I  consorzi  hanno  facolta'  di  scegliere,  con  deliberazione
dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli
strumenti di  attuazione  degli  stessi  che  saranno  ritenuti  piu'
opportuni nell'interesse degli associati. 
  2. I consorzi, per il raggiungimento delle  finalita'  associative,
possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente
con  quanto  disposto  nel  presente  decreto  legislativo,  mediante
contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi  in  nome  e  per
conto dei soci qualora  essi  non  vi  provvedano  direttamente,  con
societa' di assicurazione autorizzate.