Art. 14. Interventi a favore degli associati 1. I consorzi hanno facolta' di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti piu' opportuni nell'interesse degli associati. 2. I consorzi, per il raggiungimento delle finalita' associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con societa' di assicurazione autorizzate.