Art. 16. 
             Ricorso alla direzione regionale del lavoro 
 
  1. Nei  confronti  della  ordinanza-ingiunzione  emessa,  ai  sensi
dell'articolo  18  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dalla
Direzione provinciale  del  lavoro,  fermo  restando  il  ricorso  in
opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge,  e'  ammesso
ricorso in via  alternativa  davanti  al  direttore  della  direzione
regionale del  lavoro,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  della
stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione  del
rapporto di lavoro, per il quale si procede  ai  sensi  dell'articolo
17. 
  2. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del  lavoro  ed
e' deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base
della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in  possesso
dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per  la
decisione il ricorso si intende respinto.  Il  ricorso  non  sospende
l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione,  salvo  che  la  direzione
regionale del  lavoro,  su  richiesta  del  ricorrente,  disponga  la
sospensione. 
  3. Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689  del
1981,  decorre  dalla  notifica  del  provvedimento  che  conferma  o
ridetermina  l'importo  dell'ordinanza-ingiunzione  impugnata  ovvero
dalla scadenza del termine fissato per la decisione. 
 
          Nota all'art. 16:
              - Il testo degli articoli 18 e 22 della citata legge n.
          689 del 1981, e' il seguente:
              «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
          trenta    giorni   dalla   data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma  dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
              L'autorita'  competente,  sentiti  gli interessati, ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene  fondato  l'accertamento,  determina, con ordinanza
          motivata,  la  somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione   ed   alle   persone   che  vi  sono  obbligate
          solidalmente;   altrimenti  emette  ordinanza  motivata  di
          archiviazione   degli   atti   comunicandola  integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto.
              Con  l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta la
          restituzione,  previo  pagamento  delle  spese di custodia,
          delle  cose  sequestrate,  che  non siano confiscate con lo
          stesso    provvedimento.   La   restituzione   delle   cose
          sequestrate   e'   altresi'  disposta  con  l'ordinanza  di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
              Il  pagamento  e' effettuato all'ufficio del registro o
          al  diverso  ufficio  indicato nella ordinanza-ingiunzione,
          entro  il  termine  di trenta giorni dalla notificazione di
          detto   provvedimento,   eseguita   nelle   forme  previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo  giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Il  termine  per  il pagamento e' di sessanta giorni se
          l'interessato risiede all'estero.
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita   dall'ufficio   che  adotta  l'atto,  secondo  le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
              L'ordinanza-ingiunzione  costituisce  titolo esecutivo.
          Tuttavia   l'ordinanza  che  dispone  la  confisca  diventa
          esecutiva   dopo   il  decorso  del  termine  per  proporre
          opposizione,  o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
          con  il  passaggio in giudicato della sentenza con la quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene  dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
          il   provvedimento   opposto  diviene  inoppugnabile  o  e'
          dichiarato  inammissibile  il  ricorso  proposto avverso la
          stessa.».
              «Art.                  22                  (Opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione). - Contro
          l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento e contro l'ordinanza
          che  dispone  la  sola  confisca,  gli  interessati possono
          proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e'
          stata  commessa la violazione individuato a norma dell'art.
          22-bis,   entro   il   termine   di   trenta  giorni  dalla
          notificazione del provvedimento.
              Il  termine  e'  di  sessanta  giorni  se l'interessato
          risiede all'estero.
              L'opposizione  si propone mediante ricorso, al quale e'
          allegata l'ordinanza notificata.
              Il  ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
          non  abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
          residenza  o  la  elezione  di domicilio nel comune dove ha
          sede il giudice adito.
              Se   manca  l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
          dichiarazione  di  residenza o la elezione di domicilio, le
          notificazioni   al  ricorrente  vengono  eseguite  mediante
          deposito in cancelleria.
              Quando   e'   stato   nominato   un   procuratore,   le
          notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
          sono  effettuate  nei  suoi  confronti secondo le modalita'
          stabilite dal codice di procedura civile.
              L'opposizione    non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento,  salvo  che  il  giudice,  concorrendo gravi
          motivi,     disponga     diversamente     con     ordinanza
          inoppugnabile.».