Art. 17. 
       Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro 
 
  1. Presso la  direzione  regionale  del  lavoro  e'  costituito  il
Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto  dal  direttore
della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal  Direttore
regionale  dell'INPS  e  dal  Direttore  regionale   dell'INAIL.   Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso  spese  o
indennita' di missione ed al funzionamento  dei  comitati  stessi  si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui  pertinenti
capitoli di bilancio. 
  2.  Tutti  i  ricorsi  avverso  gli  atti  di  accertamento  e   le
ordinanze-ingiunzioni  delle  direzioni  provinciali  del  lavoro   e
avverso i verbali di  accertamento  degli  istituti  previdenziali  e
assicurativi  che  abbiano   ad   oggetto   la   sussistenza   o   la
qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione
regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento  motivato,  dal
Comitato di cui  al  comma  1  nel  termine  di  novanta  giorni  dal
ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal  ricorrente
e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente  il
termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.  Il
ricorso non sospende l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione, salvo
che la direzione regionale del lavoro, su richiesta  del  ricorrente,
disponga la sospensione. 
  3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18  e  22
della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini  di  legge  per  i
ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali. 
 
          Nota all'art. 17: 
              - Per il testo dell'art. 14 della citata legge  n.  689
          del 1981, si veda nota all'art. 11. 
              - Per il testo degli articoli  18  e  22  della  citata
          legge n. 689 del 1981, si veda nota all'art. 16.