Art. 16.
                             (Concorsi)

  1.  Nel  rispetto  dei  vincoli  normativi  previsti  in materia di
assunzioni  del  personale  e fatte salve le riserve del 10 per cento
dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5
aprile  2002,  n.  77,  a  decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31
dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1,
del  decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento
del  personale  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
i  posti  messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione  quinquennale  scorrevole  predisposta  annualmente da
ciascuna  delle  amministrazioni  interessate e trasmessa entro il 30
settembre  al  Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in
ferma  prefissata  di  un  anno ovvero in rafferma annuale, di cui al
capo  II  della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso
dei  requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle
predette carriere.
  2.   Nello   stesso   anno   puo'   essere  presentata  domanda  di
partecipazione  al concorso per una sola delle amministrazioni di cui
al comma 1.
  3.  Le  procedure  di  selezione sono determinate da ciascuna delle
amministrazioni   interessate   con  decreto  adottato  dal  Ministro
competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono
con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,
del  periodo  di  servizio  svolto e delle relative caratterizzazioni
riferite  a  contenuti,  funzioni  e attivita' affini a quelli propri
della  carriera  per  cui  e'  stata fatta domanda di accesso nonche'
delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale,
considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette  procedure  e'  di
esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
  4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei e utilmente collocati nelle
graduatorie di cui al comma 3:
    a)  una  parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di
cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine  delle graduatorie e nel numero
corrispondente alle seguenti misure percentuali:
      1)  30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma
dei carabinieri;
      2)  30  per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo
della guardia di finanza;
      3)  55  per  cento per il ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato;
      4)  55  per  cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti
del Corpo forestale dello Stato;
      5)  40  per  cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti
del Corpo di polizia penitenziaria;
    b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui
al  comma  1  dopo  avere  prestato  servizio  nelle  Forze armate in
qualita'  di  volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero
corrispondente alle seguenti misure percentuali:
      1)  70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma
dei carabinieri;
      2)  70  per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo
della guardia di finanza;
      3)  45  per  cento per il ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato;
      4)  45  per  cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti
del Corpo forestale dello Stato;
      5)  60  per  cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti
del Corpo di polizia penitenziaria;
      6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.
  5.  Per  le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle
lettere   a)  e  b)  del  medesimo  comma  devono  avere  completato,
rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata
quadriennale.
  6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui
al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma  prefissata quadriennale, la
relativa  ripartizione  tra le singole Forze armate e le modalita' di
incorporazione  sono  stabiliti con decreto del Ministro della difesa
sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze annate e
tenuto   conto  dell'ordine  delle  graduatorie  e  delle  preferenze
espresse dai candidati.
  7.  In  relazione  all'andamento  dei reclutamenti dei volontari in
ferma  prefissata  delle  Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il
numero  dei  posti  riservati  ai  volontari  di  cui  al  comma 1 e'
rideterminato  in  misura  percentuale con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro della difesa, di
concerto  con  i  Ministri interessati, previa delibera del Consiglio
dei  ministri.  Con  le  medesime modalita' sono rideterminate, senza
ulteriori  oneri,  le  percentuali  di  cui  al comma 4. Lo schema di
decreto  e'  trasmesso  dal  Governo  alla  Camera dei deputati ed al
Senato  della  Repubblica  al  fine  dell'espressione, entro sessanta
giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti.
 
          Note all'art. 16:
              - Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:
          «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art.
          2  della  legge  6 marzo  2001, n. 64», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 99 del 29 aprile
          2002. Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4:
              «Art.  13  (Inserimento  nel mondo del lavoro e crediti
          formativi). - 1-3. (Omissis).
              4.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006,  nei  concorsi
          relativi  all'accesso  nelle  carriere  iniziali  del Corpo
          nazionale  dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
          Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10
          per  cento per coloro e hanno svolto per almeno dodici mesi
          il  servizio  civile nelle attivita' istituzionali di detti
          corpi.  A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di
          ammissione previsti da ciascuna amministrazione.».
              - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 215 del 2001:
              «Art.  18  (Riserve  di  posti per i volontari in ferma
          prefissata  e  in  ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
          all'accesso  nelle  carriere  iniziali dei seguenti corpi e
          nell'Arma  dei  carabinieri,  le  riserve  di  posti  per i
          volontari  di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
          cosi' determinate:
                a) Arma dei carabinieri: 70%;
                b) Corpo della Guardia di finanza: 70%;
                c) Corpo militare della Croce rossa: 100%;
                d) Polizia di Stato: 45%;
                e) Corpo di Polizia penitenziaria: 60%;
                f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: 45%;
                g) Corpo forestale dello Stato: 45%.».