Art. 17.
                         (Posti non coperti)
1.  Se  il  numero  delle domande presentate per la partecipazione ai
concorsi  di  cui all'articolo 16 e' superiore al quintuplo dei posti
messi  a  concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in
aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
2.  Se  il  numero  delle  domande  di cui al comma 1 e' inferiore al
quintuplo  dei  posti messi a concorso, per i posti eventualmente non
coperti  possono  essere  banditi  concorsi  ai  quali  partecipano i
cittadini in possesso dei prescritti requisiti.