Art. 18.
                   (Aumento dei posti disponibili)
1.  Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per
cause  diverse  dall'incremento degli organici risultano disponibili,
nell'   anno   di   riferimento,   ulteriori   posti   rispetto  alla
programmazione  di  cui  al  comma  1  dello stesso articolo 16, alla
relativa   copertura  si  provvede  mediante  concorsi  riservati  ai
volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo
in possesso dei prescritti requisiti.
2.  Se,  concluse  le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a
seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno
di  riferimento,  ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui
al  comma  1  del  medesimo  articolo  16, alla relativa copertura si
provvede mediante concorsi:
a)  riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma
4,  lettera  a),  ai  militari  in  servizio  di  leva in qualita' di
ausiliari  nelle  rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;
b)  riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma
4,  lettera  b)  ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in
congedo in possesso dei prescritti requisiti.
3.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  ai commi 1 e 2 sono immessi
direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
4.  Per  i  posti  non  coperti si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17.