Art. 19.
                         (Perdita del grado)
1.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  presente capo, all'atto
dell'immissione  nelle  carriere  iniziali  delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
perdono  il  grado  eventualmente rivestito durante il servizio nelle
Forze armate.