Art. 19.
                         Prove preselettive

  1. Nel  caso  in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a
tre  volte  il  numero dei posti ovvero delle borse di studio messi a
concorso, puo' essere prevista una prova preselettiva per determinare
l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il bando di
concorso   stabilisce   i   criteri   di   superamento   della  prova
preselettiva.  L'esito  della  prova  preselettiva  non concorre alla
formazione  del  voto  finale  di merito. La predisposizione dei test
preselettivi  puo'  essere affidata a qualificati istituti pubblici e
privati.  La  prova preselettiva puo' essere gestita con l'ausilio di
societa' specializzate.