Art. 20.
                          Resti di frazione

  1. Nelle  percentuali  di  ripartizione  dei  posti  da  mettere  a
concorso  fra  i  due  sistemi  di  accesso,  gli  eventuali resti di
frazione  sono  assegnati  al  concorso che presenta la frazione piu'
vicina  all'unita',  salvo  il recupero nell'anno successivo a favore
dell'altra  procedura  concorsuale.  Analogo  criterio  deve  trovare
applicazione  nei  concorsi  pubblici per esami, nella determinazione
della   riserva   dei   posti   a  favore  del  personale  dipendente
dell'amministrazione che indice il concorso.
  2. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero
complessivo dei posti messi a concorso.