Art. 20. Resti di frazione 1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i due sistemi di accesso, gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso che presenta la frazione piu' vicina all'unita', salvo il recupero nell'anno successivo a favore dell'altra procedura concorsuale. Analogo criterio deve trovare applicazione nei concorsi pubblici per esami, nella determinazione della riserva dei posti a favore del personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso. 2. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei posti messi a concorso.