Art. 22. Prima applicazione 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del trenta per cento di cui agli articoli 3 e 7 vanno riferite alle disponibilita' dei posti in organico di ciascuna amministrazione dei dirigenti di seconda fascia. 2. Nel primo concorso pubblico per esami, bandito dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, il trenta per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva nell'amministrazione che indice il concorso.