Art. 23. Norma di rinvio e abrogazioni 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per le parti non incompatibili. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, salva l'applicazione al ciclo di attivita' formative per i dirigenti vincitori del concorso pubblico per esami per centotrentaquattro posti di dirigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 settembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 315
Nota all'art. 23: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, concerne il Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.