Art. 23.
                    Norma di rinvio e abrogazioni

  1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle
norme   in   materia   di   accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni,   contenute   nel   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per le
parti non incompatibili.
  2. Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000,
n.  324,  salva  l'applicazione al ciclo di attivita' formative per i
dirigenti   vincitori   del   concorso   pubblico   per   esami   per
centotrentaquattro posti di dirigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 24 settembre 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze

                              Visto, il Guardasigilli: Castelli
                              Registrato  alla  Corte  dei  conti  il
                              2 novembre 2004
                              Ministeri  istituzionali,  registro  n.
                              10, foglio n. 315
 
          Nota all'art. 23:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          8 settembre  2000,  n. 324, concerne il Regolamento recante
          disposizioni  in  materia  di  accesso  alla  qualifica  di
          dirigente,  a  norma  dell'art.  28,  comma  3, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.