Art. 34
                  Albo ed elenco dei non esercenti

   l. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo.
   3.  Il  Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di
ogni  anno,  alla  revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso
tenuti  e  provvede  alle  occorrenti  variazioni,  osservate, per le
cancellazioni,   le   relative   norme  che  consentono  la  gestione
dell'archivio storico dell'Albo e dell' elenco.
   3.   L'Albo   deve,  a  cura  del  Consiglio  dell'Ordine,  essere
comunicato  al  Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al
presidente  della  corte  di appello, ai presidenti dei tribunali del
distretto  in  cui  ha  sede  l'Ordine,  nonche'  agli altri Consigli
dell'Ordine.
   4.  La  comunicazione  al  Consiglio  nazionale  di cui al comma 3
avviene,  con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del
Consiglio  nazionale  medesimo,  per  via  telematica  a  norma delle
vigenti disposizioni, anche regolamentari.
   5. L'Albo e' diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:
      a) Sezione A Commercialisti;
      b) Sezione B Esperti contabili.
   6.  Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il
nome,  la  data  ed  il  luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo
(anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed
il  numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base
al quale l'iscrizione e' stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o
del  Collegio  di  provenienza,  nonche'  l'eventuale  iscrizione  al
registro dei revisori contabili.
   7.  L'Albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione e
puo' portare un indice per ordine alfabetico.
   8.  Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la
professione,  sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco
contenente le indicazioni di cui al comma 6.