Art. 34 Albo ed elenco dei non esercenti l. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo. 3. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archivio storico dell'Albo e dell' elenco. 3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonche' agli altri Consigli dell'Ordine. 4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari. 5. L'Albo e' diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente: a) Sezione A Commercialisti; b) Sezione B Esperti contabili. 6. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione e' stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonche' l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili. 7. L'Albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione e puo' portare un indice per ordine alfabetico. 8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.