Art. 35.
                 Divieto di iscrizione in piu' Albi,
                   Sezioni ed elenchi. Anzianita'

   1.  Non  si  puo' essere iscritti che in un solo Albo, in una sola
Sezione  o  in  un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto
da' luogo ad azione disciplinare.
   2.  La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce
la  relativa  anzianita'.  Coloro  che  dopo la cancellazione sono di
nuovo  iscritti  nell'Albo  nella medesima Sezione hanno l'anzianita'
derivante   dalla   prima   iscrizione,   dedotta   la  durata  della
interruzione.  Coloro  che,  avendone  maturato il titolo, provvedono
alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed
alla  iscrizione  in  un'altra  Sezione,  o  elenco speciale di altra
Sezione, hanno l'anzianita' derivante da quest' ultima iscrizione.