Art. 35. Divieto di iscrizione in piu' Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianita' 1. Non si puo' essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto da' luogo ad azione disciplinare. 2. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce la relativa anzianita'. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella medesima Sezione hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed alla iscrizione in un'altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l'anzianita' derivante da quest' ultima iscrizione.