Art. 37. Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti 1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale e' presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo. 2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. 3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda. 4. La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. 5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. 6. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel comma 3, l'interessato puo', entro e non oltre i successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.