Art. 38. Trasferimento 1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale puo' chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale. 2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente e' iscritto con l'anzianita' che aveva nell'Albo di provenienza . 3. Non e' ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. 4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37